Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 27 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società FOSSANESE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.30 di codesto Comitato Regionale del 6.02.2003 in riferimento alla gara FOSSANESE CALCIO – CHERASCHESE FAMILA del 2.02.2003 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 27 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società FOSSANESE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.30 di codesto Comitato Regionale del 6.02.2003 in riferimento alla gara FOSSANESE CALCIO – CHERASCHESE FAMILA del 2.02.2003 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B Con il ricorso in oggetto la Società FOSSANESE lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore MALABAILA Marco (squalifica fino al 1.04.2003). La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio allenatore. Essa si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, però, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3), a4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. A tale riguardo non è ammissibile, in quanto non previsto e, quindi, non consentito, il confronto tra il direttore di gara ed i tesserati richiesto, invece, dalla ricorrente. Esaminate, pertanto, le deduzioni della Società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono, quindi, eque e giuste e meritano la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società FOSSANESE Pone a carico della Società FOSSANESE la tassa di reclamo pari a Euro 104 che non risulta versata.
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