Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 27 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MADONNA DI CAMPAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n.28 del 1322003 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara TARCISIA SASSI – MADONNA DI CAMPAGNA svoltasi in data 922003, Campionato di Seconda Categoria, Girone G
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 27 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società MADONNA DI CAMPAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n.28 del 1322003 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara TARCISIA SASSI - MADONNA DI CAMPAGNA svoltasi in data 922003, Campionato di Seconda Categoria, Girone G
Con ricorso inviato in data 1722003 la Società MADONNA DI CAMPAGNA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per cinque gare il giocatore CALDARELLA Luigi e ne chiede la riduzione.
Sostiene la Società ricorrente che il comportamento del CALDARELLA è comprensibile in ragione degli insulti che il medesimo aveva subito per tutto il corso della gara ad opera di un avversario. Tale atteggiamento provocatorio era anche stato segnalato al direttore di gara al termine del primo tempo. Non risponderebbe al vero che il CALDARELLA avrebbe colpito con una manata sul viso il giocatore avversario al momento della notifica dell’espulsione ed infine, il ritardo nell’abbandonare del campo sarebbe spiegabile con l’esigenza di creare occasione di ulteriori contatti con il giocatore del MADONNA DI CAMPAGNA.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S).
Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara ha fatto rilevare in modo puntuale e preciso lo sputo come reazione al calcio subito dall’avversario a notevole distanza dal luogo di svolgimento dell’azione di gioco, la manata al volto del medesimo al momento della notifica dell’espulsione ed il ritardo nell’abbandonare il terreno di gioco da parte di entrambi i giocatori allontanati.
La squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice Sportivo appare pienamente congrua alla gravità della condotta attribuita al giocatore: in particolare, lo sputo con il quale il CALDARELLA ha attinto l’avversario non può trovare alcuna giustificazione nel fatto violento subito e legittima una sanzione superiore al minimo. La manata al volto dell’avversario e l’inutilmente polemico ritardo nell’abbandono del campo non lasciano intravedere alcun ravvedimento e non consentono una riduzione della sanzione inflitta.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della Società MADONNA DI CAMPAGNA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad Euro 104 che non risulta versata.
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