Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 6 Marzo 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società C.G.F.RICAMBI AUTO relativamente alla partita C.G.F. RICAMBI AUTO – H.G.TORINO del 21/9/2002 Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 6 Marzo 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società C.G.F.RICAMBI AUTO relativamente alla partita C.G.F. RICAMBI AUTO – H.G.TORINO del 21/9/2002 Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque RILEVATO CHE 1) la Società C.G.F. RICAMBI AUTO interponeva reclamo in data 23/9/2002 avverso la gara in rubrica indicata; 2) la Commissione Disciplinare con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 15 dichiarava inammissibile il citato reclamo poiché proposto ad un organo non competente a decidere (il Giudice Sportivo); 3) la Società reclamante interponeva reclamo alla C.A.F. che in data 19/11/2002 accoglieva il reclamo annullando la decisione di questa Commissione Disciplinare restituendo gli atti alla medesima affinché decidesse nel merito; 4) con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 questa Commissione Disciplinare sospendeva il giudizio ed inoltrava un specifico quesito alla Corte Federale in ordine alla interpretazione dell’art. 29 comma 9 C.G.S.; 5) la Corte Federale con delibera 10/2/2003 dichiarava inammissibile la richiesta della Commissione Disciplinare ritenendo la medesima soggetta alle decisioni della C.A.F.; TUTTO CIO’ PREMESSO la Commissione Disciplinare in ossequio al pronunciamento della C.A.F. e della Corte Federale, pur non condividendone le motivazioni, è tenuta ad adeguarsi e pronunciare nel merito del reclamo in oggetto. Nel merito del reclamo la Società C.G.F. RICAMBI AUTO reclamava la irregolare posizione del giocatore PIOLI Mauro schierato dalla Società H.G. TORINO nella gara del 21/9/2002 non avendo egli scontato la squalifica allo stesso comminata nell’annata precedente di cui al comunicato ufficiale n. 48/2002. Rilevato che il giocatore PIOLI effettivamente era in costanza di squalifica non poteva partecipare alla gara di cui sopra. Pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA di applicare alla Società H.G. TORINO la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato C.G.F. RICAMBI AUTO – H.G. TORINO 2- 0 di infliggere al giocatore PIOLI Mauro una ulteriore giornata di squalifica che dovrà essere scontata successivamente alla pubblicazione della presente delibera. Applica al Dirigente accompagnatore FULCINITI Tony la sanzione della inibizione a tutto il 30/5/2003 ed alla Società H.G. TORINO la sanzione pecuniaria della multa pari a Euro 150,00. Nulla dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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