Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 13 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BVS VASSA VAL SUSA avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 33 del 27/02/2003 in relazione alla squalifica(sino al 30/04/03) inflitta al sig. Romagnino Pasquale (allenatore)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 13 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BVS VASSA VAL SUSA avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 33 del 27/02/2003 in relazione alla squalifica(sino al 30/04/03) inflitta al sig. Romagnino Pasquale (allenatore) Con ricorso tempestivamente presentato la Società B.V.S. BASSA VAL SUSA si duole della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio tesserato, sig. Romagnino Pasquale, in occasione dell’incontro di Campionato B.V.S. BASSA VAL SUSA - VALLI MONREGALESI del 23/02/2003. La squalifica è motivata dal fatto che il Romagnino, trovandosi al di fuori del terreno di gioco in quanto precedentemente inibito, avrebbe reiteratamente insultato la terna arbitrale durante tutta la gara. La Società ricorrente nel contestare il provvedimento disciplinare afferma da un lato come appaia del tutto opinabile che il Romagnino possa essere stato identificato con certezza in mezzo ad una tribuna molto affollata, dall’altro che si tratti di persona assai stimata nella zona ove svolge l’attività d’imprenditore e, pertanto, non avvezza ai toni incivili attribuitigli. Pur senza voler mettere in dubbio le qualità imprenditoriali e personali del sig. Romagnino, la Commissione Disciplinare ritiene il ricorso non accoglibile, in quanto dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata per gli organi di Giustizia Sportiva e non può essere disatteso da allegazioni contrarie, è emerso in modo inequivocabile il comportamento ingiurioso del tesserato, che è stato riconosciuto senza ombra di dubbio da tutti e tre i componenti della terna arbitrale. Alla luce delle predette considerazioni la Commissione Disciplinare delibera di RESPINGERE il ricorso proposto dalla Società B.V.S. BASSA VAL SUSA, addebitando alla stessa la tassa di reclamo non versata.
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