Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società FORNACI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 del 27/02/2003 in ordine alla gara CANELLI – FORNACI del 24/02/2003 valida per il Campionato di Calcio a Cinque

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società FORNACI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 del 27/02/2003 in ordine alla gara CANELLI - FORNACI del 24/02/2003 valida per il Campionato di Calcio a Cinque A seguito della gara indicata all’oggetto, la POLISPORTIVA FORNACI proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo volto ad ottenere la riduzione della squalifica da questi comminata ai giocatori IATRINO Nicola e CIAVARELLA Roberto presso la stessa tesserati. Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente non contesta i fatti che hanno determinato le squalifiche a carico dei propri tesserati limitandosi ad evidenziare una presunta difformità di trattamento nei confronti della squadra avversaria puniti, a detta del ricorrente, in misura troppo mite. Preliminarmente, per quanto concerne la richiesta di riduzione della squalifica comminata nei confronti di CIAVARELLA Roberto si dichiara l’inammissibilità del reclamo, stante il disposto dell’art. 41, comma 3, lett. a), C.G.S., giusto il quale non sono impugnabili le squalifiche dei giocatori sino a due giornate di gara. In ordine alla richiesta di riduzione della squalifica per il giocatore IATRINO Nicola, per contro, visto il referto arbitrale, dal quale si desume come l’aggressione portata dal giocatore squalificato all’avversario si sia svolta con modalità inquietanti e violente, al punto che il calciatore colpito dal pugno del Sig. IATRINO è stato ricoverato al pronto soccorso. Considerate le allegazioni difensive citate, che nulla aggiungono o modificano in merito allo svolgimento dei fatti ed alla loro gravità, ma sono dirette semplicemente ad evidenziare al più una responsabilità concorrente in capo ai giocatori, ai tecnici ed al pubblico della squadra avversaria (CANELLI), che in nessun modo può giustificare una simile reazione violenta e antisportiva. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società FORNACI in relazione alla riduzione della squalifica sino al 31/05/2003 del giocatore IATRINO Nicola, dichiarando inammissibile il medesimo in relazione alla squalifica comminata al giocatore CIAVARELLA Roberto. Si addebita la tassa di reclamo che non risulta versata.
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