Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MASSAZZA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 29 del 20.02.2003 del Comitato Provinciale di Biella in relazione alla gara MASSAZZA – MONGRANDO del 16.02.2003, Campionato di Terza categoria – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 20 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MASSAZZA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 29 del 20.02.2003 del Comitato Provinciale di Biella in relazione alla gara MASSAZZA - MONGRANDO del 16.02.2003, Campionato di Terza categoria - Girone A Seduta del 14.03.2003. Componenti: Avv. Tommaso Servetto - Presidente - Avv. Flavio Campagna, Avv. Paolo Pavarini. E’ altresì presente il rappresentante A.I.A. sig. Boccalatte. Con il ricorso inviato in data 25.02.2003 la Società MASSAZZA si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica fino al 30.04.2003 il giocatore GUERRINI Roberto e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che il proprio tesserato non si è reso responsabile di un’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro e il gesto compiuto nei confronti del medesimo è apparso meno plateale di quanto riportato nel provvedimento del Giudice di primo grado. Tali affermazioni sono state ribadite dal Presidente in sede di audizione avanti a questa Commissione ove si è altresì precisato che la fascia di capitano sarebbe stata gettata in terra e non avrebbe attinto l’arbitro al volto. Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 31 C.G.S.). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta del calciatore sanzionato che, una volta espulso a causa dell’aggressione verbale posta in essere contro l’arbitro, si toglieva la fascia di capitano e gliela scagliava contro colpendolo in faccia. Ora, dalla descrizione dei fatti emergente dal referto, più che un atteggiamento violento, emerge un comportamento inutilmente stizzoso e polemico a fronte di una espulsione pienamente giustificata. In altre parole, il comportamento del GUERRINI non solo non ha avuto conseguenze lesive ma non risulta aver mai arrecato un concreto pericolo all’incolumità fisica del direttore di gara e pertanto appare equa la riduzione di un mese della squalifica inflitta al giocatore dal Giudice di primo grado. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Società MASSAZZA RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore GUERRINI Roberto rideterminandone la durata fino al 31.03.2003. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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