Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ROCCHESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara ROCCHESE – NUOVA IPEAS disputatasi il 9/3/2003 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone G (Punto 24 – A – lett. l del C.U. N° 32 emesso in data 13/03/2003 dal Comitato Provinciale di Torino)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27 Marzo 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ROCCHESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara ROCCHESE – NUOVA IPEAS disputatasi il 9/3/2003 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone G (Punto 24 - A - lett. l del C.U. N° 32 emesso in data 13/03/2003 dal Comitato Provinciale di Torino) Con il reclamo in oggetto, la Società ROCCHESE contesta la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore SOLERO Alessandro, nonché quella di tre giornate comminata ai giocatori CATERINA Michele, LE PERA Simone, BOSCO Carlo (non Simone, come erroneamente indicato nel C.U. ) e PESCETTO Loris, ritenendole sproporzionate in quanto frutto di casuali “vaneggiamenti” del direttore di gara e chiede la revoca delle sanzioni adottate. L’arbitro stesso, a parere della Società reclamante, deve ritenersi “reo” d’aver fatto squalificare per tre turni il giocatore PESCETTO Loris, il quale, al momento dei fatti era già a casa febbricitante dopo la sostituzione avvenuta al quarto minuto del secondo tempo. La tesi difensiva, già di per sé molto fumosa e non corroborata da alcuna specifica circostanza atta a mitigare la gravità della condotta tenuta dai sunnominati calciatori, contrasta con la precisa ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara nel supplemento di rapporto. Inoltre, l’asserita mancata partecipazione del calciatore PESCETTO Loris ai fatti descritti dal direttore di gara contrasta con la circostanza che, nel rapporto di gara, non vi è alcuna menzione della sostituzione del giocatore suddetto. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità delle sanzioni adottate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, PAVARINI Avv. Paolo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A., RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società ROCCHESE perché non versata; CONFERMA ·  la squalifica di DUE gare inflitta al giocatore SOLERO Alessandro, nonché quella di TRE gare ai giocatori CATERINA Michele, LE PERA Simone, BOSCO Carlo e PESCETTO Loris; ·  l’inibizione fino al 31/03/2003 inflitta al dirigente Sig. GRIVETTO Antonio; ·  la decisione di far ripetere la gara a data da destinarsi.
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