Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CELLE GENERAL CAB in relazione alla gara SIRAGUSA CANELLI – CELLE GENERAL CAB del 2433 Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque – Girone C

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CELLE GENERAL CAB in relazione alla gara SIRAGUSA CANELLI – CELLE GENERAL CAB del 2433 Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque - Girone C Con ricorso inviato in data 2632003 la Società CELLE GENERAL CAB interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore MANASIEV Ljupco schierato dalla Società avversaria nella gara indicata in oggetto con il n. 3. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto tesserato per altra Società e, precisamente per la PRO ISOLA D’ASTI con la quale avrebbe recentemente partecipato al Campionato Amatori. Gli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tesseramenti e presso il Comitato Provinciale di Asti hanno confermato quanto asserito nel ricorso ed è stata acquisita documentazione comprovante sia il tesseramento del MANASIEV per entrambe le Società che la partecipazione del giocatore al Campionato Amatori nelle file della PRO ISOLA D’ASTI. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto si delibera quanto segue: - alla società SIRAGUSA CANELLI viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: SIRAGUSA CANELLI – CELLE GENERAL CAB 0 – 2 - al giocatore MANASIEV Ljupco viene inflitta la sanzione della squalifica fino al 3062003; - al capitano della Società SIRAGUSA CANELLI sig. DE SIMONE Pietro, che ha svolto le funzioni di dirigente accompagnatore, viene inflitta la sanzione della squalifica fino al 1542003; - alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’ammenda per € 150,00. Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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