Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CASALBAGLIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.29 del Comitato Provinciale di Alessandria del 20.3.2003 in riferimento alla gara CASALBAGLIANO – CRISTO del 16.3.2003 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 3 Aprile 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CASALBAGLIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.29 del Comitato Provinciale di Alessandria del 20.3.2003 in riferimento alla gara CASALBAGLIANO – CRISTO del 16.3.2003 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A La Società CASALBAGLIANO si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai giocatori DI STEFANO Roberto, ODDONE Diego, PIRAS Stefano (tutti squalificati per due gare effettive) e RUGGIERO Agostino (squalifica fino al 31.12 2003) e ne chiede la riduzione. In via preliminare, il ricorso, limitatamente alla richiesta di riduzione delle squalifiche dei giocatori DI STEFANO Roberto, ODDONE Diego, PIRAS Stefano, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) C.G.S. che non consente l’impugnazione dei provvedimenti di squalifica dei giocatori sino a due giornate. Relativamente, invece, alle censure mosse alla decisione del G.S. relativa al giocatore RUGGIERO Agostino, si deve osservare che la sanzione inflitta è legittima e assolutamente proporzionata alla gravità della sua condotta. Il referto arbitrale, che a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S. fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, sul punto è preciso e circostanziato e non è superato dalle osservazioni contenute nel reclamo in oggetto. Le sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, a) dichiara inammissibile il ricorso avverso le squalifiche dei giocatori DI STEFANO Roberto, ODDONE Diego, PIRAS Stefano; b) rigetta il ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore RUGGIERO Agostino. Pone a carico della Società CASALBAGLIANO la tassa di reclamo pari a € 104 che non risulta versata.
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