Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di OLIVA Roberto Presidente della Società NICESE 2000 e della Società NICESE 2000

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di OLIVA Roberto Presidente della Società NICESE 2000 e della Società NICESE 2000 La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: - OLIVA Roberto della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., perché il signor Enrico TALPO, come accertato dall’Ufficio Indagini, ha svolto nella stagione sportiva 2001/2002 attività tecnica a favore della Società NICESE 2000 pur avendo assunto nella stessa stagione sportiva vincolo di tesseramento per la Società NOVESE; - la Società NICESE 2000 della violazione di cui all’art. 2, comma , del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Il giorno 4/4/2003 alle ore 15.00 avanti la Commissione Disciplinare composta dall’Avvocato Tommaso Servetto (Presidente), Avvocato Paolo Pavarini, Avvocato Ezio Scaramozzino, Avvocato Flavio Campagna e Avvocato Luca Giabardo (Componenti) alla presenza del Procuratore Federale, Prof. Emilio Papa, il quale al termine della relazione proponeva la sanzione della inibizione di un mese per il signor Roberto Oliva e l’ammenda pari a € 200 a carico della Società NICESE 2000. All’udienza odierna gli incolpati negavano ogni addebito evidenziando che il signor Enrico Talpo ha svolto per la Società NICESE 2000 unicamente attività di preparatore atletico e mai il ruolo di allenatore non essendo mai stato inserito in distinta con tale ruolo e non avendo mai assunto la responsabilità della guida tecnica della squadra. Agli atti del procedimento non vi sono elementi idonei a smentire l’assunto difensivo e la Commissione Disciplinare ritiene che debbano essere distinti i ruoli di preparatore atletico, che non deve necessariamente essere tesserato, e quello del responsabile tecnico della squadra. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA di assolvere il Signor Oliva Roberto e la Società NICESE 2000 perchè il fatto non sussiste.
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