Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di PELLERINO Domenico e MUSIELLO Giuliano della Societa’ MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 e della SOCIETA’ MUSIELLO A.C. SALUZZO 90

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di PELLERINO Domenico e MUSIELLO Giuliano della Societa’ MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 e della SOCIETA’ MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: - PELLERINO Domenico e MUSIELLO Giuliano della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere rispettivamente sottoscritto e presentato all’arbitro nell’incontro REAL GARINO 2000 – MUSIELLO AC SALUZZO 90 del 29.09.2002 la distinta gara recante falsi dati anagrafici di tre calciatrici e per avere consentito a tre calciatrici di categoria “Giovanissimi” di partecipare ad una gara di categoria superiore, così ponendo in concorso con gli altri deferiti, in grave pericolo l’incolumità fisica delle tre giovani; - la Società MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 della violazione di cui all’art. 2, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Il giorno 4/4/2003 alle ore 15,30 avanti la Commissione Disciplinare composta dall’Avvocato Tommaso Servetto (Presidente), Avvocato Paolo Pavarini, Avvocato Ezio Scaramozzino, Avvocato Flavio Campagna e Avvocato Luca Giabardo (Componenti) alla presenza del Procuratore Federale, Prof. Emilio Papa, il quale al termine della relazione proponeva la sanzione di sei mesi di inibizione per i signori Pellerino e Musiello nonché l’ammenda pari a € 300 nei confronti della Società MUSIELLO A.C. SALUZZO 90. Nell’udienza odierna gli incolpati presenti si ribadivano che la responsabilità per i fatti ascritti debba essere unicamente posta a carico del signor Pellerino Domenico, Presidente della Società mentre il signor Busiello, inserito in distinta come tecnico, sarebbe tenuto ad occuparsi unicamente dell’aspetto tecnico della squadra essendo esautorato da ogni altro incombente amministrativo della Società. La Commissione Disciplinare condivide le argomentazioni difensive evidenziando come l’allenatore sia estraneo alla compilazione della distinta di gara che è normalmente compito dei Dirigenti della Società; ovviamente dovrà essere applicata la sanzione della perdita della gara nei confronti della Società MUSIELLO A.C. SALUZZO 90. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA di applicare la sanzione della inibizione al signor Pellerino Domenico fina al 30/10/2003; applicare alla Società MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 l’ammenda pari a € 150, nonché la perdita della gara con il risultato come di seguito indicato: REAL GARINO – MUSIELLO AC SALUZZO 2-0 - assolvere il signor Giuliano Musiello per non aver commesso il fatto
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