Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di Filippi Farmar Mario Presidente della Società CANNOBIESE e della Società CANNOBIESE

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di Filippi Farmar Mario Presidente della Società CANNOBIESE e della Società CANNOBIESE La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: - FILIPPI FARMAR Mario della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e all’art. 23 delle N.O.I.F., perché il signor Rodrigo GAIARDELLI, come accertato dall’Ufficio Indagini, ha svolto nella stagione sportiva 2001/2002 attività di dirigente a favore della Società CANNOBIESE, senza aver richiesto la debita autorizzazione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e successivamente ha svolto attività tecnica di allenatore per la Prima squadra delle medesima Società, pur non avendo nessun vincolo effettivo di tesseramento e senza avere i titoli per svolgere tale attività; - la Società CANNOBIESE della violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Il giorno 4/4/2003 alle ore 15,00 avanti la Commissione Disciplinare composta dall’Avvocato Tommaso Servetto (Presidente), Avvocato Paolo Pavarini,, Avvocato Ezio Scaramozzino, Avvocato Flavio Campagna e Avvocato Luca Giabardo (Componenti) alla presenza del Procuratore Federale, Prof. Emilio Papa, comparivano i signori Filippi Farmar Mario ed il signor Fioravanti Enrico in rappresentanza della Società CANNOBIESE. Udita la relazione del Procuratore Federale il quale richiedeva la sanzione della inibizione di un mese nei confronti del Signor Filippi e la sanzione dell’ammenda di 200 € nei confronti della Società venivano ascoltati le parti le quali sostenevano che il signor Gaiardelli non ha mai svolto attività di allenatore della prima squadra ma ha partecipato, in qualità di dirigente, ad alcune gare senza che fosse presente l’allenatore in panchina. Agli atti del procedimento non v’è prova che il signor Gaiardelli abbia effettivamente svolto attività di allenatore presso la Società CANNOBIESE; e non vale a qualificarlo tale il solo inserimento nella distinta di gara in qualità di dirigente accompagnatore. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA di assolvere il signor Filippi Farmar Mario e la Società CANNOBIESE per non aver commesso il fatto.
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