Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di Casarotti Lanfranco Presidente della Società GRIGNASCO, Manuelli Fulvio Presidente della Società REAL LENTESE, della Società GRIGNASCO e della Società REAL LENTESE

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di Casarotti Lanfranco Presidente della Società GRIGNASCO, Manuelli Fulvio Presidente della Società REAL LENTESE, della Società GRIGNASCO e della Società REAL LENTESE La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: - CASAROTTI Lanfranco e MANUELLI Fulvio della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e all’art. 23 delle N.O.I.F. perché il signor Silvano LOBIA, come accertato dall’Ufficio Indagini, ha svolto nella stagione sportiva 2001/2002 attività tecnica a favore della Società GRIGNASCO e successivamente a favore della Società REAL LENTESE senza aver assunto vincolo di tesseramento per alcuna delle predette Società; - le Società GRIGNASCO e REAL LENTESE della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti Il giorno 4/4/2003 alle ore 15.00 avanti la Commissione Disciplinare composta dall’Avvocato Tommaso Servetto (Presidente), Avvocato Paolo Pavarini,, Avvocato Ezio Scaramozzino, Avvocato Flavio Campagna e Avvocato Luca Giabardo (Componenti) alla presenza del Procuratore Federale, Prof. Emilio Papa nessuno compariva per gli incolpati. Udita la relazione del Procuratore Federale al termine della quale richiedeva la sanzione di un mese di inibizione per Casarotti Lanfranco e Manuelli Fulvio nonché l’ammenda di 200 € alle Società GRIGNASCO e REAL LENTESE. Agli atti del procedimento vi sono una dichiarazione della Società Sportiva GRIGNASCO la quale documenta di aver richiesto il tesseramento tecnico del signor Lobia Silvano mentre il signor Manuelli si riporta a precedenti dichiarazioni non presente agli atti. Nel caso in esame pur evidenziando la volontà della Società GRIGNASCO di tesserare come tecnico il signor Lobia Silvano e di aver espletato tutta una serie di attività a ciò finalizzate, resta il fatto che questo non si è mai perfezionato per mancanza di idonea documentazione. E’ evidente che una Società può impiegare un soggetto che dev’essere tesserato solo successivamente al tesseramento che dev’essere perfezionato non bastando la semplice domanda di tesseramento. Nulla si sa della posizione della REAL LENTESE che non ha prodotto elementi difensivi. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA di applicare la sanzione della inibizione fino al 15/05/2003 ai signori Fulvio Manuelli della Società REAL LENTESE e Lanfranco Casarotti della Società GRIGNASCO, applica ad entrambe le Società l’ammenda pari a € 100.
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