Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società 2000CASTELLAMONTE VALLORCO in relazione alla gara FULGOR VALDENGO TOLLEGNO – 2000CASTELLAMONTE VALLORCO del 16/03/2003 Campionato Eccellenza – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società 2000CASTELLAMONTE VALLORCO in relazione alla gara FULGOR VALDENGO TOLLEGNO – 2000CASTELLAMONTE VALLORCO del 16/03/2003 Campionato Eccellenza – Girone A Con ricorso tempestivamente inviato in data 21/03/2003 la Società 2000CASTELLAMONTE VALLORCO lamentava la violazione dell’art. 12 comma 5 in quanto la Società avversaria avrebbe disatteso l’obbligo di schierare contemporaneamente sul terreno di gioco due giocatori fuori quota. Il ricorso è stato debitamente comunicato alla Società FULGOR VALDENGO TOLLEGNO. Quest’ultima ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, affermando di avere schierato per tutta la durata dell’incontro un giocatore nato nel 1982 (Golzio Federico) ed un giocatore nato dopo il 1° gennaio 1983 (Lucia e poi Caffaro). Dall’esame della distinta di gara si è potuto accertare che quanto sostenuto dalla Società FULGOR VALDENGO TOLLEGNO risponde a verità e che, pertanto, il ricorso è del tutto infondato. Alla luce di quanto esposto la Commissione Disciplinare delibera di R E S P I N G E R E il ricorso in oggetto, addebitando la tassa di reclamo di € 104,00 che non risulta versata.
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