Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società I BASSOTTI avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 2732003 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara USQUE TANDEM – I BASSOTTI del 2232003, Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società I BASSOTTI avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 2732003 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara USQUE TANDEM – I BASSOTTI del 2232003, Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque Con ricorso inviato in data 542003 la Società I BASSOTTI si duole della squalifica fino al 3042003 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore BASSIS Massimo nonché dell’ammenda di € 52,00 inflitta alla Società medesima con il provvedimento in oggetto. L’esame del merito dell’impugnazione è, tuttavia, precluso in ragione della delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D. inclusa in C.U. n.36 del 2032003 punto 1.1 del Comitato Regionale medesimo. Detta delibera prevede che i “reclami alla Commissione Disciplinare avverso le decisioni del Giudice Sportivo dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali recanti i provvedimenti dei Giudici Sportivi…”. Nel caso di specie, rilevato che la gara in oggetto era valida per il quartultimo turno del relativo Campionato e che il presente reclamo è stato inviato a mezzo lettera raccomandata nella data sopra indicata e quindi ben oltre il termine di tre giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale indicato in oggetto, l’impugnazione della Società I BASSOTTI deve essere ritenuta inammissibile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Dichiara altresì la Società I BASSOTTI tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 104,00 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it