Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 1 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara SANMAURIZIESE – STRESA SPORTIVA – girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 1 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara SANMAURIZIESE - STRESA SPORTIVA – girone A La Società STRESA SPORTIVA ha interposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, adducendo la non regolare sistemazione del campo di gioco. Il reclamo così proposto non merita accoglimento e deve respingersi per vizio di forma non avendo la Società reclamante provveduto a presentare riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara, come dispone l'articolo 24 punto 7 comma b) del Codice di Giustizia Sportiva. Poichè il reclamo della Società STRESA SPORTIVA verte appunto sulla irregolarità del campo della Società SANMAURIZIESE, l'avere omesso la presentazione della richiesta riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara, ne pregiudica l'accoglimento. Pertanto si delibera di: - - respingere il reclamo della Società STRESA SPORTIVA, per vizio di forma con conseguente addebitamento della tassa non versata; - - rendere noto il risultato della gara: SANMAURIZIESE - STRESA SPORTIVA 1-1 - confermare i provvedimenti disciplinari già adottati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it