Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 8 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SALE in relazione alla gara AQUANERA – SALE del 27.04.2003 Campionato di Promozione – Girone D

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 8 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SALE in relazione alla gara AQUANERA – SALE del 27.04.2003 Campionato di Promozione – Girone D Con ricorso pervenuto in data 05.05.2003 la Società SALE lamenta l’irregolare posizione del giocatore Fronterre Jacopo, schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Tuttavia in data 20 Marzo 2003 è stato pubblicato il comunicato ufficiale n° 36 che ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva e, in particolare, che in relazione alla posizione irregolare di tesserati per le ultime quattro giornate di Campionato gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell’art. 42 comma 3) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. La Società reclamante non ha rispettato il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il provvedimento impugnato. L’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che non risulta versata dalla Società SALE.
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