Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 8 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VILLASTELLONE CARIGNANO relativo alla posizione irregolare del giocatore Mitrione Raimo della Società FONTANETO 73 in occasione della gara di Campionato del 27.04.2003 valida per il Campionato di Seconda categoria – girone I tra FONTANETO e VILLASTELLONE CARIGNANO
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 8 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società VILLASTELLONE CARIGNANO relativo alla posizione irregolare del giocatore Mitrione Raimo della Società FONTANETO 73 in occasione della gara di Campionato del 27.04.2003 valida per il Campionato di Seconda categoria - girone I tra FONTANETO e VILLASTELLONE CARIGNANO
il reclamo è stato consegnato brevi manu a questa Commissione dal componente del Comitato Provinciale di Torino a cui è stato inviato e indirizzato il ricorso.
Ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Giova ricordare che il comma 5 dell’art. 29, prevede che i reclami debbano essere trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti, ed il comma 9 sanziona con la inammissibilità, la inosservanza delle formalità di cui al comma 5.
Nel caso di specie il reclamo è stato inviato alla F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Provinciale Piemonte e Valle d’Aosta – C.so Re Umberto 12 anziché alla Commissione Disciplinare – Via Volta 3.
L’organo a cui è stato inviato il reclamo è organo incompetente e sfornito del potere decisorio pertanto la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo della società VILLASTELLONE CARIGNANO e di porre a carico della stessa la tassa di reclamo di € 104,00.
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