Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 15 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società AUTOTORINO NICHELINO avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al giocatore Contursi Massimiliano fino al 31 dicembre 2005 pubblicata sul comunicato ufficiale n. 47 in data 8 maggio 2003
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 15 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società AUTOTORINO NICHELINO avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al giocatore Contursi Massimiliano fino al 31 dicembre 2005 pubblicata sul comunicato ufficiale n. 47 in data 8 maggio 2003
Con il reclamo in oggetto, la Società ricorrente si duole della squalifica inflitta al giocatore in oggetto dal Giudice Sportivo per le condotte aggressive e lesive nei confronti dell’arbitro.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il direttore di gara nel supplemento di rapporto scrive in modo assai chiaro che al termine della gara veniva inseguito da quattro giocatori, specificando poi che riusciva ad identificarne solo due, il n. 13 (Rudac Vasile Adrian) ed il n. 5, appunto Contursi Massimiliano, con riferimento al quale precisa ulteriormente di essere stato raggiunto da un violento pugno sulla spalla; e di essere ancora stato da questi inseguito e colpito con un forte pugno sulla testa.
La versione offerta dai ricorrenti non è verosimile, ed è comunque in palese contrasto con quanto riferito dal direttore di gara: nulla consente di interpretare diversamente la dinamica dei fatti descritti dal direttore di gara, con la conseguenza che il sostenere che il Contursi volesse in realtà aiutare l’arbitro e che il colpo infertogli sia stato accidentale non è credibile.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo, ponendo a carico della Società la tassa di reclamo non versata.
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