Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 5 del 31 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Società MONCALIERI e del giocatore Marco Agnese avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 50 con cui sospendeva il capitano Agnese Marco.

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 5 del 31 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Società MONCALIERI e del giocatore Marco Agnese avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 50 con cui sospendeva il capitano Agnese Marco. La Società MONCALIERI e il giocatore Marco AGNESE hanno interposto reclamo avverso la sospensione del proprio capitano deliberata dal Giudice Sportivo poiché, a seguito del fatto che nella gara MONCALIERI - ORBASSANO VENARIA veniva colpito l’arbitro senza che ne fosse individuato l’autore; la Società MONCALIERI ha fatto pervenire a questa Commissione il nominativo del responsabile del gesto indicato nel rapporto arbitrale. A dire della Società MONCALIERI il giocatore responsabile è da individuarsi in CARAMELLINO Andrea. Alla luce di ciò la Commissione Disciplinare revoca con effetto immediato la sospensione inflitta la capitano Agnese Marco e trasmette gli atti al Giudice Sportivo di primo grado per le decisioni in ordine al giocatore CARAMELLINO. In accoglimento del ricorso nulla si dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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