Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei Sigg. Francesco FOSCI, Giancarlo BAU’ e Wilmer BARUFFA, tutti e tre dirigenti della Società PRO CANDELO e della Società medesima
La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere:
- FOSCI Francesco, BAU’ Giancarlo e BARUFFA Wilmer della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere tenuto i comportamenti antiregolamentari di seguito descritti:
a) al termine della gara PRO CANDELO – VALLE CERVO del 9.11.2002, valevole per il Torneo Esordienti Fair - Play Girone B, il sig. Giuseppe RAGAZZONI, dirigente accompagnatore della Società VALLE CERVO, segnalava sul rapporto arbitrale che due giocatori della Società PRO CANDELO avevano disputato i tre tempi della gara invece di un massimo di due tempi come da Comunicato Ufficiale e da promemoria relativo all’incontro. Tale rapporto, stracciato e ricompilato dall’arbitro della gara, signor Francesco FOSCI, dirigente della Società PRO CANDELO unitamente al signor Giancarlo BAU’, anch’egli dirigente della Società PRO CANDELO, mancante della riserva scritta e della sottoscrizione del referto del signor RAGAZZONI. Rapporto peraltro agli atti sottoscritto con firma apocrifa del RAGAZZONI;
b) Il signor Wilmer BARUFFA, dirigente della Società PRO CANDELO, ha contattato telefonicamente il signor Giuseppe RAGAZZONI, qualificandosi come BARUFFA della Federazione, profittando dell’omonimia con il Presidente del Comitato Provinciale di Biella del S.G.S. signor Ginaldo BARUFFA, ed ha confessato di aver apposto la firma apocrifa di Giuseppe RAGAZZONI sul rapporto relativo all’incontro PRO CANDELO – VALLE CERVO.
- La Società PRO CANDELO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti.
In data 16 maggio 2003, ore 16,05, innanzi alla Commissione Disciplinare composta dall’avvocato Tommaso Servetto (Presidente), avvocato Paolo Pavarini (Vicepresidente) avvocato Alfredo Rapetti, avvocato Flavio Campagna, avvocato Luca Giabardo (Componenti), è presente l’avvocato Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale.
Sono altresì presenti i sigg. Francesco FOSCI, Wilmer BARUFFA e Graziano FALLA TRELLA, quest’ultimo in qualità di Presidente della Società PRO CANDELO.
La Procura Federale al termine della propria relazione formulava le seguenti conclusioni:
- Non luogo a provvedere in relazione alla condotta tenuta dal Sig. Wilmer BARUFFA contestata al capo b);
- Otto mesi di squalifica per il signor Wilmer BARUFFA e trenta giorni di inibizione per i signori Francesco FOSCI e Giancarlo BAU’, relativamente alle condotte contestate al capo a),
- Euro 100,00 di ammenda per la Società PRO CANDELO.
In ordine alle suddette contestazioni i signori BARUFFA e FOSCI, sentite le conclusioni della Procura Federale, nulla aggiungono rispetto a quanto già dichiarato all’Ufficio Indagini. IL sig. FALLA lamenta l’eccessività della sanzione richiesta per il BARUFFA che al momento della gara non era presente, evidenziandone altresì la parziale buona fede in quanto non era intenzione del medesimo formare un atto falso, ma semplicemente completarlo.
La Commissione Disciplinare, rilevato che non vi è contestazione alcuna da parte dei soggetti deferiti sulla veridicità dei fatti loro ascritti e che, pertanto, essi meritano di essere sanzionati, non può fare a meno di sottolinearne la gravità. Al riguardo è sufficiente ricordare che la vicenda è maturata nel corso del Torneo Esordienti Fair-Play (!) dove i principi di lealtà, correttezza e probità (art.1 C.G.S.) devono essere osservati con assoluto rigore.
Sono, quindi, da accogliere le richieste della Procura Federale relativamente ai signori FOSCI, BAU’ ed alla Società.
Peraltro, limitatamente alla posizione del signor Wilmer BARUFFA, in considerazione del comportamento responsabile e corretto tenuto successivamente ai fatti (di qui anche il non luogo a provvedere per il capo b), consistito nella piena ammissione della propria responsabilità immediatamente dopo i fatti e, successivamente, avanti all’ufficio indagini della Procura e a questa Commissione Disciplinare, dal quale è possibile desumere una sorta di resipiscenza in merito al comportamento posto in essere, la richiesta della Procura Federale va parzialmente disattesa.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di infliggere:
- al signor Wilmer BARUFFA la sanzione della squalifica per cinque mesi;
- ai signori Francesco FOSCI e Giancarlo BAU’ la sanzione della inibizione per trenta giorni ciascuno;
- alla Società PRO CANDELO l’ammenda di Euro 100,00.
Dichiara, altresì, il non luogo a provvedere relativamente alla condotta contestata al sig. BARUFFA al capo b).
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