Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 5 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri MARI Maurizio e TIRONE Giorgio per illecito sportivo, nonché della Società PECETTO CALCIO A.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 5 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri MARI Maurizio e TIRONE Giorgio per illecito sportivo, nonché della Società PECETTO CALCIO A.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati La Procura Federale ha deferito a codesta Commissione Disciplinare i sigg.ri Maurizio Mari e Giorgio Tirone, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) e b) delle NOIF sottoscrivendo, oltre al contratto tipo, un contratto nel quale venivano pattuiti accordi economici quali una retribuzione mensile, alcuni premi a seconda della posizione raggiunta dalla squadra e la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto nel caso del mancato raggiungimento di alcuni obiettivi. Ha inoltre deferito la Società PECETTO CALCIO per rispondere ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati. All’udienza del 30.5.2003, a seguito di rituale citazione, compariva avanti la Commissione Disciplinare, composta dal Vice Presidente Avv. Paolo Pavarini e dai componenti Avv. Paolo Bianco, Avv. Luca Giabardo, Avv. Alfredo Repetti e Avv. Ezio Scaramozzino, unicamente il sig. Giorgio Tirone. La Procura Federale, rappresentata dal sostituto procuratore avv. Maurizio Goria, concludeva richiedendo per il sig. Tirone mesi sei di inibizione, per il sig. Mari mesi sei di squalifica e per la Società PECETTO Euro 200 di ammenda. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell’ambito di una vertenza instaurata dal sig. Mari contro la Società PECETTO CALCIO avanti il Collegio Arbitrale presso la LND, emergeva che il medesimo ed il sig. Tirone, rispettivamente allenatore e Presidente del Pecetto, avevano sottoscritto in data 21.6.2001, una sorta di accordo economico privato “a latere” di quello previsto dai regolamenti sportivi, sottoscritto su modello all’uopo prestabilito in data 1.7.2001. Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta trasmetteva quindi la pratica all’attenzione della Procura Federale, la quale sulla base della documentazione esaminata riteneva realizzata la violazione dell’art. 1 CGS. All’udienza di discussione, il Presidente della Società PECETTO sottolineava di non essere al corrente del divieto di sottoscrivere accordi come quello in questione, rimarcando comunque il fatto che a suo avviso la normativa non tutelerebbe a sufficienza le società sportive ed i propri tesserati. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte ai deferiti. E’ agli atti l’accordo stipulato tra il sig. Mari e la Società PECETTO, in violazione dell’art. 94 delle NOIF. La stipulazione di accordi non consentiti integra pacificamente una condotta contraria al dovere della lealtà e correttezza sportiva, mentre d’altro canto la non conoscenza dei regolamenti non può costituire una scriminante, né una circostanza attenuante, sulla base del principio giuridico, sicuramente applicabile alla giustizia sportiva, in base al quale “ignorantia legis non excusat”. Anche le doglianze sollevate dal Presidente del PECETTO CALCIO in sede di discussione non possono essere condivise, in quanto la prima e più immediata tutela delle Società sportive è proprio rappresentata dal rispetto delle vigenti normative. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Commina al sig. Maurizio Mari la sanzione della squalifica sino al 5 Settembre 2003; - Inibisce sino al 5 Settembre 2003 il sig. Giorgio Tirone, Presidente della A.S. PECETTO CALCIO; - Commina alla Società PECETTO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i fatti ascritti al suo Presidente, la sanzione dell’ammenda di € 200.
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