Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 26 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società DON BOSCO NICHELINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 52 del 5/06/2003 in ordine alla gara DON BOSCO NICHELINO – NARZOLESE del 1/06/03 valida per il Campionato di Promozione play-Out
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 26 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società DON BOSCO NICHELINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 52 del 5/06/2003 in ordine alla gara DON BOSCO NICHELINO - NARZOLESE del 1/06/03 valida per il Campionato di Promozione play-Out
A seguito della gara indicata all’oggetto la Società Sportiva DON BOSCO NICHELINO ricorreva alla Commissione Disciplinare, per ottenere una riduzione della squalifica sino a tutto il 30/06/2005 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore LISTI’ Luca.
Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 36, pubblicato in data 20/03/2003, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per i ricorsi ed i reclami agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a 11 e di Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2002-2003.
Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine laddove proceduralmente previsto – di copia alla controparte.
Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n° 52 del 5/06/2003, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 16/06/2003 e quindi abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che non risulta versata dalla Società DON BOSCO NICHELINO.
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