COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 12 Febbraio 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società CENISIA in riferimento alla gara SAN MAURESE PIANESE – CENISIA disputatasi il 31/1/2004 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 12 Febbraio 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società CENISIA in riferimento alla gara SAN MAURESE PIANESE - CENISIA disputatasi il 31/1/2004 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores - Girone F All’esito della gara SAN MAURESE PIANESE - CENISIA, disputatasi il 31/01/2004 e terminata con il risultato finale di 4 a 1 a favore della SANMAURESE PIANESE, la A.S. CENISIA proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore MAAROUFI Chouaib nonostante risultasse squalificato per somma di ammonizioni e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e PAVARINI Avv. Paolo, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la A.S. CENISIA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società SAN MAURESE PIANESE, del giocatore MAAROUFI Chouaib perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare la vittoria a tavolino; - osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 32 del 29/1/2004, relativo alle gare disputatesi il 24/1/2004, al punto 3.1.4 si può rilevare che il calciatore MAAROUFI Chouaib risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (quarta infrazione); - acclarato che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla data del 29/1/2004, giorno di pubblicazione del provvedimento di squalifica sul Comunicato Ufficiale; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.; DELIBERA 1) di infliggere alla società SAN MAURESE PIANESE la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); 2) di squalificare il giocatore MAAROUFI Chouaib per una ulteriore giornata di gara; 3) di squalificare fino al 6/5/2004 il Sig. DI GREGORIO Nunzio nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della suddetta Società; 4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla società reclamante.
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