COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 19 Febbraio 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società LIBERTAS SAN BIAGIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Biella in ordine alla gara LIBERTAS SAN BIAGIO – FULGOR COSSILA del 31/1/2004 relativa al Campionato Juniores Provinciale – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 19 Febbraio 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società LIBERTAS SAN BIAGIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Biella in ordine alla gara LIBERTAS SAN BIAGIO – FULGOR COSSILA del 31/1/2004 relativa al Campionato Juniores Provinciale – Girone A Con il reclamo in oggetto, la Società LIBERTAS SAN BIAGIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore MARINONI Diego. In particolare, la Società reclamante, pur ammettendo che il proprio giocatore abbia atteso l’arbitro all’intervallo, per esprimergli le proprie rimostranze per l’avvenuta espulsione, nega che lo stesso abbia raggiunto fisicamente l’arbitro né tanto meno lo abbia spinto. Tale tesi difensiva contrasta con le univoche risultanze degli atti ufficiali che descrivono chiaramente la condotta scorretta del sunnominato calciatore e che sono state anche pienamente confermate durante un colloquio, avvenuto fra il Presidente della Sezione Arbitri di Biella ed il direttore di gara, verbalizzato in data 9/2/2004. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio di violenza, commesso dal calciatore in questione, nonchè gli accadimenti successivi, minuziosamente riportati dal referto arbitrale, sono di particolare gravità e rendono incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della misura della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e GIABARDO Avv. Luca, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A. RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società LIBERTAS SAN BIAGIO perché non versata; CONFERMA la squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore MARINONI Diego.
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