COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CANELLI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 522004 del Comitato Regionale in relazione alla gara NOVESE – CANELLI – del 122004, Campionato di Eccellenza Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CANELLI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 522004 del Comitato Regionale in relazione alla gara NOVESE - CANELLI - del 122004, Campionato di Eccellenza Girone B Con ricorso inviato in data 1222004 la Società CANELLI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per sei gare il giocatore CASTELLI Marco e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che effettivamente il proprio tesserato ha colpito con uno schiaffo un dirigente avversario cagionandogli la rottura degli occhiali ma nega che altri atti violenti siano stati rivolti verso altri giocatori. La deprecabile condotta è stata causata dal clima di tensione dell’immediato dopo partita e da alcune provocazioni messe in atto da tesserati avversari. Il CASTELLI si è scusato con i giocatori della squadra avversaria e si è impegnato a rifondere i danni cagionati al dirigente colpito in conseguenza della rottura degli occhiali. Il ricorso in esame può trovare accoglimento. La condotta contestata al CASTELLI è stata in gran parte ammessa nel ricorso in esame e non v’è alcun dubbio che debba essere considerata violenta. Tuttavia, è altrettanto indubitabile che l’immediato riconoscimento del disvalore del proprio gesto da parte del responsabile sia circostanza idonea ad influire nella determinazione dell’entità della sanzione Il CASTELLI ha personalmente sottoscritto il reclamo redatto ed interposto dalla Società di appartenenza formalizzando le proprie scuse ed il proprio impegno a rifondere i danni cagionati al dirigente colpito e chiedendo di essere sentito dalla Commissione Disciplinare. Ovviamente la richiesta non è vincolante per l’Organo di Giustizia Sportiva in quanto il giocatore non è formalmente ricorrente, tuttavia la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado, alla luce delle suestese considerazioni, può essere contenuta entro le quattro gare, entità minima prevista dal vigente ordinamento sportivo per il comportamento violento. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Società CANELLI, RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore CASTELLI Marco rideterminandone la durata a quattro gare. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata dalla Società CANELLI.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it