COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società TORINESE in relazione alla gara PRONTO ASSISTANCE TORINO – TORINESE del 14 febbraio 2004 – Campionato Regionale Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società TORINESE in relazione alla gara PRONTO ASSISTANCE TORINO – TORINESE del 14 febbraio 2004 – Campionato Regionale Calcio a Cinque PREMESSO CHE - con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 18 febbraio 2004 comunicato a mezzo raccomandata a.r. alla Società PRONTO ASSISTANCE Torino, la Società TORINESE ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 14 Febbraio 2004 tra le menzionate Società. In particolare il GS Torinese contesta la partecipazione alla gara in questione del giocatore Briarero Gaetano che il Sodalizio Pronto Assistance Torino avrebbe schierato in assenza di regolare tesseramento. Dalle verifiche eseguite si è rilevato che il calciatore Briarero Gaetano risulta tesserato a far data dal 24 settembre 2003 per la US Grugliasco Taurus 99. Di conseguenza l’impiego del giocatore Briarero Gaetano da parte della Società PRONTO ASSISTANCE TORINO nella gara del 14 Febbraio 2004 è illegittimo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ACCOGLIE il reclamo presentato dalla Società TORINESE in relazione alla gara PRONTO ASSISTANCE TORINO – TORINESE del 14 Febbraio 2004 e per l’effetto dispone l’irrogazione della sanzione sportiva di gara persa a carico della PRONTO ASSISTANCE TORINO con il risultato PRONTO ASSISTANCE TORINO – TORINESE 0-6 Commina altresì l’inibizione sino a tutto il 20 Maggio 2004 a carico del signor Patrizio Sarracino, dirigente accompagnatore della PRONTO ASSISTANCE TORINO e l’ammenda di Euro 150,00 a carico della PRONTO ASSISTANCE TORINO. Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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