COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società FORNO per irregolare posizione del giocatore RINDONE Gaetano Davide dello SPORTSUD75 (gara svoltasi in data 08/02/2004)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società FORNO per irregolare posizione del giocatore RINDONE Gaetano Davide dello SPORTSUD75 (gara svoltasi in data 08/02/2004) Il reclamo in oggetto è stato esaminato nella riunione del 20/02/04 dalla Commissione Disciplinare, presenti: Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Paolo Pavarini, Avv. Loris Villani (componenti). Con reclamo tempestivamente proposto e ritualmente comunicato alla Società avversaria, la Società FORNO lamentava l’irregolare posizione del calciatore avversario sig. RINDONE Gaetano Davide, il quale aveva preso parte all’incontro nelle file della SPORTSUD75 se pur ancora tesserato presso l’Associazione Calcio Busano. La società FORNO richiedeva, pertanto, l’applicazione delle conseguenti sanzioni regolamentari. Dall’esame della documentazione inoltrata a questa Commissione a cura dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale è emerso quanto segue. Il calciatore in questione risulta essere stato tesserato in data 07/11/1998 per la Società BUSANO. Risulta, altresì, essere stato tesserato, in data 05/08/2003, per la Società SPORTSUD75. Il duplice tesseramento è stato causato da un erroneo inserimento dei dati anagrafici del calciatore da parte dell’Ufficio Tesseramenti. Infatti, all’atto del primo tesseramento il giocatore veniva registrato inserendo RINDONE GAETANO nel campo “cognome” e DAVIDE nel campo “nome. Allorquando la Società SPORTSUD75 ha richiesto, lo scorso agosto, il tesseramento del calciatore, questi è stato nuovamente registrato, questa volta correttamente, dall’Ufficio competente, inserendo RINDONE nel campo “cognome” e GAETANO DAVIDE nel campo “nome”. La diversità nelle due registrazioni ha fatto sì che l’Ufficio Tesseramenti non si accorgesse di avere autorizzato ed effettuato un doppio tesseramento. La buona fede della Società SPORTSUD75 appare, pertanto, di solare evidenza, ma da sola non basterebbe a considerare valido ed efficace il secondo tesseramento qualora si ritenesse ancora in essere il rapporto tra la Società BUSANO ed il sig. RINDONE. A tal proposito la Commissione Disciplinare osserva come nel caso di specie si sia in presenza di un duplice comportamento concludente, posto in essere sia dalla Società BUSANO che dal calciatore RINDONE, che induce a ritenere di fatto esaurito il rapporto tra le parti originatosi con il tesseramento del 1998. Da un lato, infatti, non risulta che la Società BUSANO abbia ultimamente dedotto inviti per la presentazione della certificazione di idoneità sportiva non rispettati dal calciatore, né abbia dedotto convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, di fatto rinunciando al vincolo del giocatore. D’altro canto il sig. RINDONE, peraltro in un periodo in cui aveva già maturato il diritto allo svincolo, ha di fatto manifestato, accordandosi con altra Società, la volontà di ritenere concluso il proprio precedente rapporto, ponendo in essere un comportamento concludente dal significato inequivocabile. Tali premesse consentono di ritenere definitivamente risolta la situazione di confusione originatasi in seguito all’erronea iscrizione in occasione del primo tesseramento, attribuendo piena validità all’instaurazione del rapporto tra il sig. RINDONE e la Società SPORTSUD75, che dovrà essere considerata l’attuale ed unico club di appartenenza del giocatore in questione. Per le ragioni sovraesposte la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla Società FORNO, omologando il risultato acquisito sul campo. La Commissione delibera, altresì, di non porre a carico della Società ricorrente la tassa di reclamo, in quanto si ritiene che sia stata anch’essa vittima incolpevole della confusione derivante dall’originaria erronea iscrizione da parte dell’Ufficio Tesseramenti.
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