COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 04 marzo 2004 Delibere della Commissione disciplinare Reclamo della Società SELVAGGIO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore TESCARI Daniele della Società OULX incontrata in data 15.02.2004 nell’ambito del Campionato di Terza categoria – Girone B organizzato dal Comitato Provinciale di Torino

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 04 marzo 2004 Delibere della Commissione disciplinare Reclamo della Società SELVAGGIO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore TESCARI Daniele della Società OULX incontrata in data 15.02.2004 nell’ambito del Campionato di Terza categoria – Girone B organizzato dal Comitato Provinciale di Torino Riunione del 27.02.2004. La Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), CAMPAGNA Avv. Flavio e GIABARDO Avv. Luca (Consiglieri), alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A. A seguito della gara indicata all’oggetto l’A.C. SELVAGGIO proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, per la posizione irregolare del giocatore TESCARI Daniele della Società OULX. Considerata l’ammissibilità del reclamo, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: il giocatore TESCARI Daniele risultava squalificato per due gare, come si evince dalla decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 01/05/2003 relativo alla stagione sportiva 2002/2003. Ai sensi dell’art. 17, comma VI, C.G.S. le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono irrogate, devono essere scontate, anche per il residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.Omissis ... Nel caso di specie, trattandosi dell’ultima gara ufficiale disputata nel corso della stagione 2002/2003 da parte della squadra di appartenenza del giocatore, a norma di regolamento il giocatore TESCARI Daniele avrebbe dovuto scontare la squalifica suddetta proprio in occasione delle prime due gare disputate dalla sua squadra nel corso della stagione in corso. Per contro, come si evince dalla documentazione acquisita agli atti, il suddetto giocatore ha sempre partecipato a tutte le gare disputate dalla propria squadra nel corso della stagione in corso. Alla luce di quanto evidenziato, considerato che il giocatore TESCARI Daniele non avrebbe dovuto disputare la gara citata in quanto in costanza di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo in oggetto. La gara del 15/02/2004 del Campionato di Terza categoria – Girone B – deve essere omologata con il seguente risultato SELVAGGIO – OULX 3-0 Al giocatore TESCARI Daniele è inflitta una ulteriore giornata di squalifica; alla Società OULX è inflitta l’ammenda di Euro 150,00; al Sig. TORRI Franco, dirigente accompagnatore ufficiale della Società OULX, viene inflitta la sanzione della inibizione a tutto il 30/05/2004. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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