COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 11 marzo 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società GUIDE AZZURRE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore CHIANALINO Ivo della Società SCALENGHE incontrata in data 18/02/2004 nell’ambito del Campionato di II categoria – girone L – organizzato dal Comitato Locale di Pinerolo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 11 marzo 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società GUIDE AZZURRE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore CHIANALINO Ivo della Società SCALENGHE incontrata in data 18/02/2004 nell’ambito del Campionato di II categoria – girone L - organizzato dal Comitato Locale di Pinerolo A seguito della gara indicata all’oggetto la Società GUIDE AZZURRE proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, per la posizione irregolare del giocatore CHIANALINO Ivo della Società SCALENGHE. Considerata l’ammissibilità del reclamo, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: in seguito ad un errore di compilazione del referto arbitrale relativo alla gara SCALENGHE – PINASCA disputata il 15/02/2004, ove il giocatore suddetto veniva indicato come espulso dal campo, il Giudice Sportivo provvedeva ad applicargli la squalifica per un turno come da regolamento e tale provvedimento veniva pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 31 del Comitato Locale di Pinerolo del 19/02/04. La Società ricorrente, quindi, appresa l’erronea notizia dal suddetto Comunicato Ufficiale, inoltrava in data 23/2/2004 reclamo per irregolare posizione del giocatore CHIANALINO Ivo, che era stato schierato in campo in occasione dell’incontro disputato in data 18/2/04 tra l’A.S. GUIDE AZZURRE e l’U.S. SCALENGHE. Successivamente, nel C.U. n° 33 pubblicato in data 26/2/2004 si dava infine atto dell’errore ed il giocatore citato veniva sgravato della suddetta squalifica. Tutto ciò premesso, è evidente che il reclamo in oggetto non può che essere respinto, atteso che il CHIANALINO Ivo, non essendo stato espulso nel corso della partita disputata in data 15/02/2004, aveva regolarmente preso parte all’incontro disputato successivamente contro la Società ricorrente. Peraltro, poiché l’A.S. GUIDE AZZURRE ha presentato il suddetto reclamo a causa di una erronea notizia appresa da un Comunicato Ufficiale e che l’errata corrige, pubblicato sul comunicato ufficiale del 26/2/2004, è comunque successivo rispetto all’invio del reclamo stesso, pur dovendo rigettare quest’ultimo appare corretto non addebitare al ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo in oggetto. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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