COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 18 marzo 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società TIME OUT CALCIO A 5 in riferimento alla gara TIME OUT – GIVOLETTO disputatasi l’1/3/2004 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
- pubbl. su www.figc-crto.org
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 18 marzo 2004
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla Società TIME OUT CALCIO A 5 in riferimento alla gara TIME OUT – GIVOLETTO disputatasi l’1/3/2004 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 - Girone A
All’esito della gara TIME OUT - GIVOLETTO, disputatasi l’1/3/2004 e terminata con il punteggio di 3 a 3, la Società TIME OUT CALCIO A 5 proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore EL HASNAOUI Mustapha con la maglia di gioco N° 6, il quale non avrebbe avuto titolo a prendervi parte, in quanto elencato nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara senza indicazione del numero di tessera o di documento di identità personale, desumendo da ciò che il direttore di gara non avrebbe potuto effettuare il riconoscimento dello stesso.
La Commissione Disciplinare composta dai Signori PAVARINI Avv. Paolo, Vicepresidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e REPETTI Avv. Alfredo, alla presenza del Signor BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A.:
· · esaminato il reclamo con il quale è stato dedotto l’illegittimo impiego da parte della Società GIVOLETTO CALCIO A 5, nella gara in questione, del giocatore EL HASNAOUI Mustapha, non identificato dall’arbitro in mancanza di idoneo documento di riconoscimento;
· · esaminato il supplemento del rapporto di gara fornito in data 02/03/2004 dall’arbitro, il quale ha dichiarato di aver provveduto ad identificare il calciatore EL HASNAOUI Mustapha tramite il tesserino rilasciato dalla F.I.G.C.;
· · ritenuto ininfluente il fatto che nella copia della distinta consegnata alla squadra avversaria, per mera dimenticanza, non sia stato annotato il numero di tessera della F.I.G.C. relativamente al giocatore EL HASNAOUI Mustapha;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società TIME OUT CALCIO A 5 perché non versata;
CONFERMA
il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo:
TIME OUT – GIVOLETTO 3 - 3
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