COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 25 marzo 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SANTENESE avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta a seguito della gara del 7.3.2004 SANTENESE – GLEISCAR TROFARELLO valida per il Campionato di Promozione – Girone D pubblicata sul c.u. N. 41 in data 11.03.2004
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
- pubbl. su www.figc-crto.org
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 25 marzo 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società SANTENESE avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta a seguito della gara del 7.3.2004 SANTENESE – GLEISCAR TROFARELLO valida per il Campionato di Promozione – Girone D pubblicata sul c.u. N. 41 in data 11.03.2004
Con il reclamo in oggetto, la società ricorrente si duole della entità delle squalifiche inflitte dal giudice sportivo a seguito della gara SANTENESE – GLIESCAR TROFARELLO del 7.3.2004.
In particolare, i ricorrenti chiedono la riduzione delle squalifiche inflitte al dirigente Francesco DI DIO ed all’allenatore Enrico PASQUALI (fino al 6.4.2004); al calciatore Silvestro FIORIELLO (DUE GIORNATE) al calciatore Luca FIORIELLO (QUATTRO GIORNATE) al giocatore Claudio RUBINO (SEI GIORNATE).
I ricorrenti, pur ammettendo che la partita si è svolta in un clima molto acceso, trattandosi tale partita di una sorta di derby tra le due squadre, hanno inteso però sottolineare che le sanzioni irrogate dal giudice sportivo sono eccessive posto che si è trattato solamente di eccessi verbali.
Sottolineano inoltre che i soggetti sanzionati dal giudice sportivo non si sarebbero uniti al pubblico che alla fine della gara ha continuato a contestare l’arbitro anche nei pressi della vettura.
Preliminarmente si osserva che il ricorso è inammissibile nella parte in cui si chiede la riduzione delle squalifiche dell’allenatore Enrico PASQUALI, del dirigente Francesco DI DIO e del capitano Fioriello Sivestro, in quanto l’entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo non sono suscettibili di essere impugnate né quindi ridotte.
Il ricorso merita di essere accolto solo in parte.
Il rapporto del direttore di gara ed il successivo supplemento non sono completi e chiarissimi nel descrivere le condotte addebitate agli altri soggetti poi sanzionati ed appare quindi equa una lieve riduzione delle squalifiche inflitte al Rubino (da 6 giornate a 4 giornate) ed al Fioriello Luca (da 4 a 3 giornate).
In particolare, sebbene gli stessi si siano resi responsabili di condotte assolutamente censurabili è anche vero che le sanzioni debbano essere adeguate alla gravità dei fatti stessi: il Fioriello Luca non ha nemmeno riportato un’ammonizione sul campo e si è reso responsabile dell’intemperanza che gli è costata la squalifica oggi impugnata solo a fine gara: ed il gesto – grave - ben può considerarsi giustamente sanzionato con la squalifica per tre gare.
Il Rubino invece, espulso dal campo per doppia ammonizione, avrebbe fatto perdere tempo indugiando nell’uscire dal campo di gioco, restando davanti al cancello di gioco, insultando uno dei collaboratori dell’arbitro (non si dice però né sul referto né sul supplemento di rapporto quali frasi ingiuriose e quante sarebbero state profferite all’indirizzo del guardalinee); avrebbe poi tentato di aggredire la terna (senza però che vi sia la precisa descrizione di tali condotte) ed infine avrebbe atteso l’arbitro con altri tifosi cercando di sollevare l’auto dello stesso. Anche questa circostanza è riferita in modo poco chiaro, posto che il supplemento di rapporto dell’arbitro si conclude addebitando poi la stessa condotta anche ad un gruppo di tifosi non identificati e non identificabili.
Diversamente quindi da quanto fatto per l’allenatore, il dirigente ed il capitano (per i quali l’arbitro ha indicato con estrema precisione le frasi e le condotte addebitate) per quanto concerne i fatti appena sopra riferiti il referto ed il supplemento denotano una sintesi ed una genericità che consentono di accogliere parzialmente il ricorso della Società SANTENESE.
Su quella che può sicuramente essere considerata la condotta in astratto più censurabile non vi è quindi una ricostruzione rassicurante e la presenza del Rubino ed il tipo di partecipazione dello stesso appare dubbia, per cui appare equo ridurre la squalifica da 6 giornate a 4 giornate.
E’ il caso poi di dire che le condotte poste in essere da giocatori, dirigenti e pubblico sono sicuramente gravi e fortemente censurabili e che però il complesso delle sanzioni irrogate appare adeguato alla gravità degli stessi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, composta dagli avvocati Ezio Scaramozzino, Paolo Patarini, Flavio Campagna e Claudio Strata alla presenza del signor Boccalatte Sergio quale rappresentante dell’A.I.A. delibera di ridurre la squalifica del signor RUBINO da 6 a 4 giornate e di ridurre la squalifica del signor FIORIELLO Luca da 4 a 3 giornate.
Conferma nel resto.
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