COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 01 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società EUROPA in riferimento alla gara EUROPA – SANFRONT disputatasi il 21/03/2004 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone O

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 01 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società EUROPA in riferimento alla gara EUROPA – SANFRONT disputatasi il 21/03/2004 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone O All’esito della gara EUROPA - SANFRONT, disputatasi il 21/03/2004 e terminata con il risultato finale di 6 a 1 a favore della POLISPORTIVA SANFRONT, il G.S. EUROPA proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore VASI Alessio nonostante risultasse squalificato, come da Comunicato Ufficiale N° 38 del 18/03/2004 del Comitato Provinciale di Cuneo, e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e VILLANI Avv. Loris, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, il G.S. EUROPA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società SANFRONT, del giocatore VASI Alessio perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; - osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 38 del 18/03/2004, relativo alle gare disputatesi il 13/14 Marzo 2004, si evince che il calciatore VASI Alessio risulta squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (quarta infrazione); - acclarato che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla data del 18/03/2004, giorno di pubblicazione del provvedimento di squalifica sul Comunicato Ufficiale e, quindi, nella giornata del 21/03/2004; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett a del Codice di G.S.; DELIBERA 1) di infliggere alla società POLISPORTIVA SANFRONT la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); 2) di squalificare il giocatore VASI Alessio per una ulteriore giornata di gara; 3) di inibire il dirigente accompagnatore della società SANFRONT Sig. FORNERO Flavio fino al 30/06/2004; 4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla società reclamante.
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