COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 01 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.C.L.I. BOLZANO NOVARESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 1132004 del Comitato Provinciale di Verbania in relazione alla gara A.C.L.I. BOLZANO NOVARESE – CAMBIASCA del 732004, Campionato di Terza Categoria Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 01 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.C.L.I. BOLZANO NOVARESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 1132004 del Comitato Provinciale di Verbania in relazione alla gara A.C.L.I. BOLZANO NOVARESE – CAMBIASCA del 732004, Campionato di Terza Categoria Girone A Con ricorso inviato in data 2032004 la Società A.C.L.I. BOLZANO NOVARESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per otto gare il giocatore COMOLI Massimiliano e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che il proprio tesserato non aggrediva l’arbitro ma tentava maldestramente di impedire a quest’ultimo di estrarre il cartellino. Inoltre al termine della gara non avrebbe scagliato una bottiglia di plastica piena d’acqua contro il direttore di gara ma si sarebbe limitato, con un gesto di stizza, a scalciare l’oggetto senza alcuna intenzione di indirizzarlo all’arbitro che, tra l’altro era affiancato da un dirigente della società. Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta del giocatore che, dopo l’espulsione, inflitta per ingiuria al direttore di gara, si portava verso l’arbitro togliendogli di mano il cartellino e tentando di strapparlo. Non riuscendo nel suo intento, lo scagliava lontano e veniva invitato dai suoi compagni di squadra ad abbandonare il terreno di gioco. Successivamente, mentre il direttore di gara usciva dal terreno di gioco, a fine partita, il COMOLI è stato nuovamente colto con in mano una bottiglia di plastica piena d’acqua che veniva lanciata all’indirizzo dell’arbitro medesimo che, per fortuna, riusciva a schivare il colpo. Ora, mentre la seconda condotta assume tutti connotati dell’atto violento e meschino, il comportamento tenuto in campo può effettivamente rappresentare un gesto di stizza che, pur non essendo in alcun modo giustificabile non può essere equiparato ad un tentativo di aggressione. Alla luce delle suesposte argomentazioni si deve ridimensionare il giudizio di gravità dell’intero comportamento del giocatore che appare adeguatamente punito con una sanzione meno gravosa di quella inflitta dal Giudice di primo grado e quindi la durata della squalifica viene rideterminata in sei turni. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della società A.S. A.C.L.I. BOLZANO NOVARESE, RIDUCE la sanzione inflitta all’allenatore COMOLI Massimiliano rideterminandola in SEI TURNI DI SQUALIFICA. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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