COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della SETTIMO VITTONE in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori MERLIN Maurizio, ZOINO Gino e RACO Stefano nella gara PIATTO – SETTIMO VITTONE del 21.3.2004 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della SETTIMO VITTONE in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori MERLIN Maurizio, ZOINO Gino e RACO Stefano nella gara PIATTO - SETTIMO VITTONE del 21.3.2004 valida per il Campionato di Prima categoria - Girone C Il reclamo in oggetto, con il quale la Società SETTIMO VITTONE ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società PIATTO dei giocatori indicati in epigrafe in quanto squalificati, è fondato. Infatti detti giocatori, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 42 del 18.3.2004, erano stati squalificati per una gara per recidività in ammonizione. L’art. 17 comma 2 del C.G.S. prevede la regola secondo la quale le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Nelle controdeduzioni, la Società PIATTO ha evidenziato che i giocatori in questione avrebbero scontato la squalifica in quanto non utilizzati nella gara di recupero disputata il 18.3.2004, giorno di pubblicazione del comunicato, in applicazione di quanto stabilito al comma 11 dell’art. 17 C.G.S., il quale prevede che, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale, nonché al comma 12 del medesimo articolo, il quale prevede l’immediata esecutorietà delle sanzioni. L’interpretazione della Società PIATTO non può essere condivisa: la presunzione di conoscenza della sanzione e la sua immediata esecutorietà anche in pendenza di reclamo non valgono ad escludere l’assorbente considerazione relativa al fatto che la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato che ha previsto la sanzione, norma che regola la fattispecie in esame. Ne consegue che i giocatori MERLIN Maurizio, ZOINO Gino e RACO Stefano avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara disputata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato e quindi nella gara del 21.3.2004; essendo al contrario stati schierati dalla società PIATTO, ne consegue che gli stessi hanno disputato la gara in pendenza di squalifica. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA Ai sensi dell’art. 12 comma 5 sub. a) del C.G.S. commina alla società U.S. PIATTO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: U.S. PIATTO - A.C. SETTIMO VITTONE 0-3 Nonché l’ammenda di € 150,00; squalifica per una ulteriore giornata i giocatori MERLIN Maurizio, ZOINO Gino e RACO Stefano ; inibisce il dirigente accompagnatore della società PIATTO, sig. GIANOLA Paolo, sino al 2.7.2004. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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