COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Sig. Brodella Massimo, tesserato della Società DYNAMO MONCALIERI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 36 del 18.3.2004, con il quale veniva comminata allo stesso la squalifica per quattro giornate (gara CARLO ALBERTO – DYNAMO MONCALIERI del 14.3.2004 – Campionato II categoria girone I)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Sig. Brodella Massimo, tesserato della Società DYNAMO MONCALIERI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 36 del 18.3.2004, con il quale veniva comminata allo stesso la squalifica per quattro giornate (gara CARLO ALBERTO - DYNAMO MONCALIERI del 14.3.2004 - Campionato II categoria girone I) Con il reclamo in oggetto il sig. Brodella Massimo ha ammesso la piena legittimità del provvedimento con il quale il direttore di gara lo aveva espulso dal terreno di gioco, ha ripetutamente dichiarato di essersi pentito del gesto violento compiuto ai danni del suo avversario ed ha chiesto scusa per il suo comportamento, dichiarando di avere proposto reclamo al solo fine di ottenere clemenza, auspicando una riduzione della squalifica. Questa Commissione, pur prendendo atto del pentimento del sig. Brodella e dell’apprezzabile atteggiamento dallo stesso tenuto successivamente al gesto violento ed antisportivo che ha determinato l’applicazione dell’impugnata sanzione, non ritiene possibile nel caso di specie procedere ad una riduzione della squalifica. L’entità della sanzione appare infatti commisurata alla gravità della condotta tenuta dal sig. Brodella, che dal referto arbitrale risulta avere schiaffeggiato al volto un giocatore avversario con la palla lontana, colpendolo poi con un calcio dopo che questi era caduto. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo del sig. Brodella Massimo, con definitivo addebito della già corrisposta tassa di reclamo di € 52,00.
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