Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 18 Settembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria gara CASTELNOVESE – FABBRICA – Girone H

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 18 Settembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria gara CASTELNOVESE - FABBRICA – Girone H Visto il rapporto di gara, rilevato che al 43' del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere anzitempo la gara per mancanza del numero minimo legale di giocatori in campo della Societa' FABBRICA, si delibera di: - assegnare gara persa alla Societa' FABBRICA, in ottemperanza al disposto dell'articolo 73/2 delle Norme Organizzative Interne della FIGC ed in applicazione dell'art. 12 punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con il seguente risultato: CASTELNOVESE - FABBRICA 3-0 - assumere i seguenti provvedimenti nonche' le squalifiche che si riportano nei relativi paragrafi: - si sospende da ogni attivita' il giocatore capitano SIGNORINI ENRICO (FABBRICA) ai sensi dell'art. 2 punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva fino a quando non verra' segnalato il nominativo del giocatore responsabile di aver colpito l'arbitro dopo la sospensione della gara con un calcio ad una gamba che gli procurava dolore ed un ematoma, obbligandolo in seguito a recarsi al pronto soccorso per accertamenti. Detta segnalazione richiesta dovra' pervenire entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2003.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it