Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 9 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della POLISPORTIVA SAVONERA – MAROSO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore HILMIU ARDIT nella gara SAVONERA MAROSO – SUSA 2001 del 21.9.2003, valida per il campionato di Seconda categoria girone G
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 9 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della POLISPORTIVA SAVONERA - MAROSO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore HILMIU ARDIT nella gara SAVONERA MAROSO - SUSA 2001 del 21.9.2003, valida per il campionato di Seconda categoria girone G
Con il reclamo in oggetto la Società POL. SAVONERA MAROSO ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società SUSA 2001 del giocatore HILMIU Ardit, in quanto a suo dire tale giocatore alla data dell’incontro disputato il 21.9.2003 non avrebbe ricevuto il transfer dalla F.I.C.G. L.N.D.
Il reclamo è infondato. La Commissione Disciplinare, effettuate le opportune verifiche presso l’Ufficio Tesseramenti, ha infatti rilevato che il giocatore in questione risulta essere regolarmente tesserato dall’Ufficio Tesseramenti Centrale della F.I.G.C. per la Società SUSA 2001 a far tempo dal 25.8.2003.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
Il reclamo di cui trattasi, con addebito alla POLISPORTIVA SAVONERA MAROSO della tassa di reclamo di € 104,00 che non risulta versata.
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