Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 9 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società DUEEFFE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore MAGLIANO Bruno della Società CARAGLIO 83 incontrata in data 28/09/2003 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria (Girone P) organizzato dal Comitato Provinciale di Cuneo

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 9 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società DUEEFFE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore MAGLIANO Bruno della Società CARAGLIO 83 incontrata in data 28/09/2003 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria (Girone P) organizzato dal Comitato Provinciale di Cuneo A seguito della gara indicata all’oggetto la Società Sportiva A.C. DUEEFFE ricorreva alla Commissione Disciplinare per la irregolare posizione del giocatore MAGLIANO Bruno, schierato in campo dalla Società CARAGLIO 83 con il n. 5, in occasione del suddetto incontro. Considerata l’ammissibilità del reclamo in quanto lo stesso è stato proposto alla Commissione Disciplinare nei termini previsti dal C.G.S., previo tempestivo invio di una copia alla controparte, letti gli atti e la documentazione pervenuta, nel merito si osserva quanto segue: il giocatore Bruno MAGLIANO risultava squalificato per una gara, sebbene non espulso dal campo, per recidività in ammonizioni (II infrazione), come si evince dalla decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n° 53 del 12/06/2003 relativo alla stagione sportiva 2002/2003. Tale squalifica doveva pertanto essere scontata nel presente Campionato, ma in realtà nel corso della prima gara disputata in data 21/9/2003 contro la Società AZZURRA il giocatore risulta regolarmente inserito nella distinta dei giocatori della Società CARAGLIO 83 con il numero 5. Del tutto evidente, dunque, che il giocatore Bruno MAGLIANO non avrebbe dovuto disputare la suddetta gara in quanto non aveva ancora scontato la citata squalifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo in oggetto e con riferimento alla gara del 28/9/2003 di Seconda categoria la stessa deve essere omologata con il seguente risultato: CARAGLIO 83 – DUEEFFE 0 – 3 Inoltre, al giocatore Bruno MAGLIANO è ulteriormente inflitta una giornata di squalifica; - alla società CARAGLIO 83 è inflitta l’ammenda di € 150. Al Sig. ARNEODO Pier Luigi, dirigente accompagnatore ufficiale della Società CARAGLIO 83, viene inflitta la inibizione a tutto il 9/01/2004. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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