Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ATLETICO MAZZOLA BEINASCO in relazione alla gara CUMIANA – ATLETICO MAZZOLA BEINASCO del 5102003, Campionato di Prima Categoria – Girone F

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ATLETICO MAZZOLA BEINASCO in relazione alla gara CUMIANA - ATLETICO MAZZOLA BEINASCO del 5102003, Campionato di Prima Categoria - Girone F Con ricorso inviato in data 6102002 la Società ATLETICO MAZZOLA BEINASCO interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore CAMERA Andrea schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione della mancata allegazione, al ricorso, della ricevuta della raccomandata contenente la copia del medesimo, da inviarsi obbligatoriamente alla controparte nei casi in cui il gravame verta su fatti o circostanze che possano comportare una modifica del risultato conseguito, come previsto dall’art. 42 comma. 6 C.G.S. E’ doveroso precisare che, accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti ai soli fini di verificare la sussistenza dell’onere di trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale, hanno acclarato che il sig. CAMERA risulta regolarmente svincolato dalla società ATLETICO BEINASCO a far data dal 0372003 e regolarmente tesserato per la Società CUMIANA a far data dal 0992003. L’accertamento della regolarità della partecipazione del calciatore alla gara in questione esonera la Commissione dall’onere di cui sopra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la Società ATLETICO MAZZOLA BEINASCO tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 104,00 che non risulta versata.
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