Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BORGOTICINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.5 del Comitato Provinciale di Novara del 25.9.2003 in riferimento alla gara BORGOTICINO – ATLETICO NOVARA del 21.9.2003 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BORGOTICINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.5 del Comitato Provinciale di Novara del 25.9.2003 in riferimento alla gara BORGOTICINO – ATLETICO NOVARA del 21.9.2003 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone B La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. SERVETTO avv. Tommaso (presidente), CAMPAGNA avv. Flavio, GIABARDO avv. Luca (consiglieri), alla presenza del sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 3 Ottobre 2003. La Società BORGOTICINO si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla Società (squalifica del campo per mesi otto), al dirigente accompagnatore DAVANZO Giuliano (inibizione sino al 31.3.2004), al capitano della squadra STAGNI Roberto (squalifica con riserva di revoca sino al 30.9.2004) e ne chiede la revoca ovvero la riduzione. Non vengono, invece, impugnate la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società e le statuizioni in ordine al risarcimento dei danni patiti dal direttore di gara in occasione della partita in esame, in relazione alle quali nulla si dispone. Nel reclamo non si contesta quanto avvenuto, ma si cerca di ridimensionarne la gravità, indicando altresì gli autori del fatto, inizialmente non identificati dal direttore di gara. Relativamente al fatto, codesta Commissione ritiene che l’aggressione di cui è stato vittima il direttore di gara al termine della partita sia di una gravità inaudita. Emerge dal supplemento di rapporto che l’arbitro, all’uscita dagli spogliatoi, era atteso da due persone - che lo avevano aspettato per ben cinquanta minuti dopo il termine della gara (come riferito dalla stessa ricorrente nel reclamo) – che lo avvicinavano con fare minaccioso e violento. Chiedeva invano ai dirigenti della ricorrente di accompagnarlo fino al proprio mezzo e di allontanare i due facinorosi, ma essi si mostravano del tutto indifferenti. Cercava, quindi, di rifugiarsi all’interno del recinto di gioco, ma veniva afferrato da uno dei due soggetti e successivamente colpito, da entrambi, con calci e pugni, proseguiti anche una volta caduto a terra. Rialzatosi, interveniva una terza persona che lo tratteneva da tergo per impedirgli di allontanarsi, mentre gli altri due ricominciavano a colpirlo, raggiungendolo anche nel basso ventre (come dalle allegate certificazioni mediche). Si liberava definitivamente solo grazie all’intervento di un giocatore della squadra avversaria, nel frattempo uscito dagli spogliatoi. Merita, quindi, conferma poiché assolutamente proporzionata alla gravita dei fatti la sanzione della squalifica del campo per mesi otto. Venendo invece ai responsabili dei gravi fatti sopra descritti, nel reclamo, i tre aggressori genericamente individuati nel rapporto arbitrale in due tifosi ed in un giocatore del BORGOTICINO, vengono indicati dalla ricorrente nelle persone del presidente Raso Pietro e del dirigente Raso Francesco (nato il 1.3.1957), i primi due, e nella persona del dirigente Raso Francesco (nato il 31.10.1970), quello intervenuto per ultimo. Allo stato non compete alla Commissione Disciplinare il giudizio sulle condotte dei tre dirigenti sopra citati e, quindi, si impone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo. Anche per tali motivi (oltreché per il fatto che, sugli accadimenti, il rapporto arbitrale risulti chiaro, preciso e circostanziato) non si ritiene di accogliere le richieste di audizione testimoniale avanzate dalla ricorrente. Deve, invece, essere giudicato di estrema gravità il comportamento del dirigente accompagnatore Davanzo Giuliano, tale da meritare, ai sensi dell’art.32 C.G.S., l’aggravamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. E’ fatto incontestato, ed ammesso dalla stessa ricorrente, che il sig. Davanzo si sia allontanato dagli spogliatoi molto prima del direttore di gara, contravvenendo così ad un suo preciso dovere derivantegli dall’incarico assegnatogli, ed in alcun modo delegabile. La negligenza dimostrata dal dirigente (che doveva, invece, assicurare l’incolumità del direttore di gara sino al suo definitivo allontanamento dalla zona adiacente il recinto di gioco) non è stata adeguatamente sanzionata a parere di questa Commissione. Il Giudice Sportivo, infatti, ha comminato al Davanzo la sanzione in parola “per non aver adeguatamente prestato la dovuta assistenza al direttore di gara e per non averlo adeguatamente tutelato”. Nel caso di specie, però, più che di assistenza e tutela inadeguata si deve parlare di totale assenza di qualsivoglia forma di assistenza o tutela. Il comportamento del dirigente, che ha dimostrato disinteresse per le sorti dell’arbitro, è, nel caso di specie, maggiormente grave atteso che, già al termine della partita, vi fosse stato un tentativo di aggressione ai danni del direttore di gara che avrebbe dovuto indurre il dirigente in questione ad una condotta diversa da quella tenuta. Venendo, infine, alla squalifica inflitta al giocatore STAGNI Roberto, ritiene la Commissione che, nel caso in esame, non sia applicabile la norma contenuta nell’art.2, comma 2, C.G.S. e che, pertanto, essa vada annullata. Infatti, la citata disposizione sanziona, a titolo di responsabilità oggettiva, il calciatore che funga da capitano per i fatti violenti commessi in danno degli ufficiali di gara da calciatori della sua squadra non individuati. E’ un caso di responsabilità oggettiva pura, in quanto il capitano viene sanzionato anche ove si sia certi della sua estraneità (è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un fatto violento commesso da un calciatore non identificato): il capitano assume cioè una responsabilità di posizione, connessa alla semplice titolarità del ruolo. Egli, con il suo ruolo, assume un obbligo di controllo di cui però vanno precisati portata ed limiti per evitare che il capitano venga ritenuto responsabile anche per fatti sui quali tale controllo non può essere oggettivamente esercitato, né gli può essere richiesto. Questa Commissione ritiene che il limite sia individuabile nel recinto di gioco: soltanto all’interno del campo il capitano assume quel tipo posizione dalla quale discende il dovere di controllo di cui si è detto. Al di fuori del recinto di gioco la posizione, cosiddetta di garanzia, si trasferisce in capo alla società sportiva ed ai suoi dirigenti. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.5 del Comitato Provinciale di Novara del 25.9.2003, delibera: a) a) revoca la squalifica fino al 30.9.2004 inflitta al capitano della squadra A.C. BORGOTICINO, sig. STAGNI Roberto; b) b) squalifica fino al 30.6.2005 il Dirigente accompagnatore della Società A.C. Borgoticino, sig. DAVANZO Giuliano; c) c) ordina la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per le determinazioni di competenza relativamente alle condotte dei dirigenti della società A.C. Borgoticino, sig. Raso Pietro, sig. Raso Francesco (nato il 1.3.1957) e sig. Raso Francesco (nato il 31.10.1970). Conferma nel resto. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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