Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale della Società SAVIGLIANESE nonché del tesserato BRISCIANO Vincenzo Presidente Società SAVIGLIANESE

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale della Società SAVIGLIANESE nonché del tesserato BRISCIANO Vincenzo Presidente Società SAVIGLIANESE La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società SAVIGLIANESE ed il suindicato tesserato per rispondere: - BRISCIANO Vincenzo della violazione di cui all’art. 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, poiché nel corso di una trasmissione televisiva attribuiva un valore economico al giovane dilettante Massimo ALLOCCO, facendo espresso riferimento ad accordi tra Società, come se ciò fosse una prassi consolidata; - la Società SAVIGLIANESE della violazione dell’art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta al proprio Presidente. All’udienza, alla presenza di tutte le parti la Procura Federale ha svolto la relazione dei fatti ed ha concluso richiedendo le seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 nei confronti del signor BRISCIANO Vincenzo ed ammenda di Euro 250,00 per la Società SAVIGLIANESE. La vicenda nasce in seguito ad una notizia giornalistica ed al programma televisivo “Le Iene” a cui si era rivolto il padre del giocatore Massimo ALLOCCO al fine di protestare poiché non riusciva ad ottenere lo svincolo gratuito per il figlio dalla Società di appartenenza. Emerge con evidenza dagli atti che il giocatore Massimo ALLOCCO, dopo avere sottoscritto il vincolo con la Società SAVIGLIANESE, intendesse allontanarsi dalla medesima ritenendola inadeguata a consentire lo sviluppo delle sue qualità tecniche e calcistiche. Il genitore del suddetto calciatore ha veramente fatto di tutto per ottenere il risultato che si era proposto, scrivendo una lettera al Presidente della F.I.G.C. Dott. Franco CARRARO, rivolgendosi agli organi di stampa nonché al citato programma televisivo. Al fine di ottenere lo svincolo del figliolo si era anche rivolto ad uno studio legale per comunicare alla Società SAVIGLIANESE che il ragazzo non poteva rispondere alle convocazioni della Società per problemi di salute che lo affliggevano. E’ veramente curioso notare come nell’ottobre del 2002 venisse inviata una lettera al Presidente della F.I.G.C. per ottenere lo svincolo, mentre nel Gennaio 2003 ci si rivolgeva ad un avvocato per informare la Società che il figlio non poteva rispondere alle rituali convocazioni della medesima. Vi è il sospetto che quest’ultima condotta sia strumentale per ottenere lo svincolo per inattività. Non può essere taciuto che specie ai giocatori minorenni debbano essere loro insegnati i valori della lealtà e della correttezza sportiva nonché del rispetto degli impegni assunti e quanto sopra non evidenzia certamente l’insegnamento più corretto. A prescindere da quanto sopra che non è oggetto di valutazione da parte di questa Commissione occorre sottolineare la genericità della contestazione da parte della Procura Federale la quale contesta, ai sensi dell’art. 39 comma 2, la violazione indicata in epigrafe al signor BRISCIANO Vincenzo. Occorre sottolineare come nel caso di specie non vi sia affatto una dichiarazione del signor BRISCIANO Vincenzo nel corso della trasmissione televisiva poiché la registrazione del colloquio tra lo stesso, il padre del giocatore ed il giocatore è stata carpita, ad insaputa del signor BRISCIANO, attraverso una telecamera nascosta. Non va peraltro taciuto che la violazione regolamentare si concretizza nella richiesta di denaro per concedere il trasferimento di un giocatore minore di età e non in una chiacchierata da bar dove si riferiscono eventuali prassi consolidate. Dagli atti del procedimento emerge con evidente chiarezza, non solo da quanto riferito dal signor BRISCIANO, ma anche dai testi escussi dall’Ufficio Indagini ed in particolare dal signor VERCELLONE Walter, dirigente responsabile settore giovanile A.C. CUNEO, che il Presidente della Società SAVIGLIANESE non ha mai richiesto del denaro per la cessione del giocatore Massimo ALLOCCO. Emerge a contrario che la Società SAVIGLIANESE ebbe a concedere, in prestito gratuito, il suddetto giocatore alla Società A.C. CUNEO nella stagione precedente ed era comunque disponibile a concedere, in prestito gratuito, il medesimo giocatore anche per la stagione in corso al fine di soddisfare le esigenze del medesimo. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare assolve il signor BRISCIANO Vincenzo e la Società SAVIGLIANESE perché il fatto così come contestato non sussiste.
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