Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 6 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PEROSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 16102003 del Comitato Regionale in relazione alla gara PEROSA – BEIBORG del 12102003, Campionato di Prima Categoria Girone F

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 6 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PEROSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 16102003 del Comitato Regionale in relazione alla gara PEROSA - BEIBORG del 12102003, Campionato di Prima Categoria Girone F Con ricorso inviato in data 20102003 la Società PEROSA si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica fino al 3112004 l’allenatore TAVELLA Nicola e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che il proprio tesserato non si è reso responsabile di alcun gesto violento nei confronti dell’arbitro e che l’unico a fine gara a contestare in modo energico l’operato del direttore di gara è stato il Presidente della società medesima. Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Nel corso della seduta del 31102003, il Segretario del PEROSA, delegato dal Presidente della Società che aveva formulato richiesta di essere sentito, precisava che l’allenatore sig. TAVELLA era stato espulso nel corso del primo tempo e, al termine della gara, ha contestato vivacemente l’arbitro ma senza entrare in contatto fisico col medesimo che era circondato dal Presidente e da lui medesimo. Il dirigente interrogato non escludeva che nell’invitare il direttore di gara a fare ingresso il più presto possibile negli spogliatoi, il Presidente medesimo abbia fatto ricorso a qualche strattone. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta dell’allenatore che, già espulso, faceva ingresso nel terreno di gioco al termine della gara per contestarne la direzione. Inoltre nel momento in cui l’arbitro stava per imboccare il corridoio che conduce allo spogliatoio proseguiva la sua contestazione strattonandolo. Ora, dalla descrizione dei fatti emergente dal referto, più che un atteggiamento violento o minaccioso, emerge un comportamento vanamente polemico e inopportuno considerata la precedente espulsione; comportamento meritevole certamente di sanzione che deve tuttavia essere più contenuta di quella inflitta dal Giudice di primo grado. In altre parole, il comportamento del TAVELLA può considerarsi meramente irriguardoso in quanto non solo non ha avuto conseguenze lesive, ma non risulta aver mai arrecato un concreto pericolo all’incolumità fisica del direttore di gara, e, pertanto appare equa la riduzione di due mesi della squalifica inflitta al dirigente dal Giudice di primo grado. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Società PEROSA, RIDUCE la squalifica inflitta all’allenatore TAVELLA Nicola rideterminandone la durata fino al 30112003. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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