Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 13 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VIRTUS MAGGIORA avente ad oggetto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 26/10/2003 tra le Società VIRTUS MAGGIORA – MASSERANO, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n° 13 del 30 Ottobre 2003 del Comitato Provinciale di Biella

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 13 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VIRTUS MAGGIORA avente ad oggetto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 26/10/2003 tra le Società VIRTUS MAGGIORA – MASSERANO, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n° 13 del 30 Ottobre 2003 del Comitato Provinciale di Biella In seguito alla gara disputata in data 26/10/03 la Società VIRTUS MAGGIORA ricorreva alla Commissione Disciplinare, richiedendo la revoca delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al dirigente accompagnatore ed al presidente della medesima, nonché di quelle a carico della Società stessa. Considerata l’ammissibilità del ricorso, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: al termine della gara indicata il direttore di gara, avendo notato che fuori dagli spogliatoi stazionavano alcuni tifosi, richiedeva al Sig. PANIZZA Alessandro, dirigente accompagnatore della VIRTUS MAGGIORA, di accompagnarlo presso la propria autovettura. Una volta uscito dallo spogliatoio in compagnia del suddetto dirigente, l’arbitro veniva prima avvicinato e poi colpito con un violento pugno all’orecchio da uno dei citati tifosi, senza che il suo accompagnatore facesse nulla per impedire l’evento. Dopo il fatto il dirigente si rivolgeva al suddetto individuo invitandolo ad allontanarsi, perché di quei fatti avrebbe potuto risponderne in prima persona. Quindi cercava di convincere l’arbitro a proseguire verso la macchina, sminuendo l’accaduto e dissuadendolo dal chiamare i Carabinieri. Il direttore di gara, per contro, ancora dolorante faceva ritorno verso lo spogliatoio e contattava i Carabinieri che arrivavano dopo qualche minuto. Mentre si trovava all’interno del proprio spogliatoio in attesa delle forze dell’ordine riceveva la visita di un soggetto, qualificatosi come Presidente della società VIRTUS MAGGIORA il quale, incurante delle sue condizioni di salute, prima affermava che gli arbitri del biellese favoriscono le squadre di Biella, recando danno alle società novaresi, quindi gli intimava di non riportare sul rapporto di gara alcune ammonizioni comminate ai giocatori della sua squadra nel corso della gara. Interpellato in seguito dai carabinieri circa l’identità dell’aggressore, il Sig. PANIZZA negava di conoscerlo. Rilevato che la società ricorrente si limita a sminuire le responsabilità dei propri tesserati e la gravità delle circostanze suddette, senza addurre però elementi specifici e concreti a favore delle proprie argomentazioni. Ritenuto, al contrario, che le sanzioni inflitte dal Giudice sportivo siano congrue rispetto al comportamento superficiale e negligente tenuto dal sig. PANIZZA Alessandro, nonché da quello grave e minaccioso assunto dal Sig. PEZZIMENTI, Presidente della Società, P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto e confermare il provvedimento del Giudice Sportivo. Pone a carico della società VIRTUS MAGGIORA la tassa di reclamo pari ad € 104,00 che non risulta versata.
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