Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione d’Appello Federale (dal comunicato ufficiale n. 19/C della F.I.G.C.) Appello della S.S. VIRTUS VILLADOSSOLA avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore BELTRAMI Flavio fino al 30.12.2005

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione d’Appello Federale (dal comunicato ufficiale n. 19/C della F.I.G.C.) Appello della S.S. VIRTUS VILLADOSSOLA avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore BELTRAMI Flavio fino al 30.12.2005 Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 7 Novembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, applicava la sanzione sportiva della perdita della gara VALDOSSOLA – VIRTUS VILLADOSSOLA del 2.11.2002 con il punteggio di 2 a 0 e disponeva, tra l’altro, di squalificare il giocatore BELTRAMI Flavio fino al 30.12.2005 in quanto lo stesso, nel contestare un calcio di rigore, aveva colpito l’Arbitro con un pugno al capo determinando la sospensione della gara al 39° del secondo tempo. La Commissione Disciplinare adita stigmatizzava la particolare gravità del fatto e confermava quanto disposto dal Giudice Sportivo disattendendo le contestazioni avanzate dalla Società VIRTUS VILLADOSSOLA. Con reclamo presentato tempestivamente davanti a questa Commissione la A.S. VIRTUS VILLADOSSOLA impugnava tale decisione limitatamente alla squalifica inflitta al calciatore BELTRAMI Flavio chiedendo una riduzione della sanzione applicata. Ritiene, questa Commissione, che l’impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito non integra alcune delle ipotesi, tassativamente elencate nell’art. 33 n. 1 C.G.S., per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.S. VIRTUS VILLADOSSOLA di Villadossola (Verbania), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it