Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione DisciplinareRicorso della Società NICHELINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.20 di codesto Comitato Regionale del 30.10.2003 in riferimento alla gara NICHELINO – S.SECONDO del 26.10.2003 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone F

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione DisciplinareRicorso della Società NICHELINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.20 di codesto Comitato Regionale del 30.10.2003 in riferimento alla gara NICHELINO – S.SECONDO del 26.10.2003 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone F La Società NICHELINO si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore MARCHESE Fabrizio (squalifica per quattro gare) e ne chiede la riduzione. Nel reclamo non si contesta quanto avvenuto, ma si cerca di ridimensionarne la gravità, imputando la ferita allo zigomo ed il conseguente svenimento (!) del giocatore avversario colpito dal MARCHESE ad un fatto accidentale e non volontario. In realtà dal referto arbitrale, che ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S. fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince in modo chiaro ed inequivocabile che il MARCHESE abbia volontariamente aggredito, con inaudita violenza, il suo avversario colpendolo con una testata al volto e procurandogli le conseguenze di cui si è detto. Precisa l’arbitro che il MAZOCCOLI (il giocatore aggredito dal MARCHESE), a seguito della testata, perdeva conoscenza e sveniva a bordo campo. Deve, quindi, essere giudicato di estrema gravità il comportamento del MARCHESE, tale da meritare, ai sensi dell’art.32 C.G.S., l’aggravamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, a parere di questa Commissione, non ha adeguatamente sanzionato la condotta sopra descritta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 20 di codesto Comitato Regionale del 30.10.2003, delibera di squalificare per sei gare il giocatore MARCHESE Fabrizio. Pone a carico della Società NICHELINO la tassa di reclamo pari ad Euro 104 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it