Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 4 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società AQUANERA avverso al provvedimento disciplinare adottato in esito alla gara SALE PIOVERA – AQUANERA (Campionato Juniores Regionale girone L – gara del 20 novembre 2003)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 4 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società AQUANERA avverso al provvedimento disciplinare adottato in esito alla gara SALE PIOVERA - AQUANERA (Campionato Juniores Regionale girone L - gara del 20 novembre 2003) PREMESSO CHE - la Società AQUANERA ha presentato, a mezzo reclamo in data 21 Novembre 2003, ricorso avverso a uno dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara SALE PIOVERA - AQUANERA gara del 20 Novembre 2003 e pubblicati sul C.U n. 23 del 20 Novembre 2003, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica (4 giornate) comminata al proprio tesserato Marco Ghè. - Nel proprio ricorso la Società AQUANERA contesta decisamente la circostanza per cui il giocatore Ghè abbia avuto una diatriba con il direttore di gara. In realtà le circostanze negate nel ricorso sono positivamente affermate nel referto arbitrale in cui il direttore di gara identifica con chiarezza nel giocatore Marco Ghè l’autore del comportamento sanzionato dal giudice sportivo. Come noto, il contenuto del referto dell’arbitro ha valore di piena prova rispetto alle circostanze riferite. Tuttavia è legittimo osservare come le circostanze riportate nel referto arbitrale diano conto di espressioni ingiuriose e di minaccia indirizzate all’arbitro dal giocatore Ghè accompagnate da un atto in sé non violento (la stretta di mano) che però per il vigore con cui è stato eseguito ha provocato vigore all’arbitro. In sostanza dal referto arbitrale viene presentata una situazione quasi momentanea in cui il giocatore ha certamente posto in essere atti censurabili che tuttavia in buona parte sono rimasti confinati a semplici intenzioni mai tradottesi in effettivi comportamenti significativamente minacciosi. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso presentato dalla Società AQUANERA e in particolare riduce di due giornate (da quattro a due) la squalifica irrogata al giocatore Marco Ghè Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, stante il parziale accoglimento
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