Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 4 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CHATILLON 1999 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.16 del Comitato Provinciale di Aosta del 19.11.2003 in riferimento alla gara CHAMPDEPRAZ MONTJOVET – CHATILLON 16.11.2003 valida per il Campionato di Terza Categoria

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 4 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CHATILLON 1999 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.16 del Comitato Provinciale di Aosta del 19.11.2003 in riferimento alla gara CHAMPDEPRAZ MONTJOVET – CHATILLON 16.11.2003 valida per il Campionato di Terza Categoria La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. SERVETTO avv. Tommaso (presidente), PAVARINI avv. Paolo, CAMPAGNA avv. Flavio (consiglieri), alla presenza del sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 28 novembre 2003. Con il ricorso in oggetto la Società CHATILLON lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla Società (ammenda di 258 Euro), all’allenatore CHIABOTTO Marco (squalifica sino al 30.4.2004), al giocatore PAOLINI Roberto (squalifica per tre gare effettive) e ne chiede la riduzione. Peraltro, la ricorrente si limita a contestare genericamente i fatti, fornendone una versione diversa e finalizzata a ridimensionarne la gravità. Essa, però, dimentica che il contenuto del rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Pertanto, le deduzioni della società ricorrente non sono idonee a contrastare il rapporto del direttore di gara che risulta invece chiaro, preciso e circostanziato. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo al giocatore PAOLINI Roberto ed alla Società ricorrente sono, quindi, eque e giuste e meritano la conferma. Relativamente, invece, alla sanzione inflitta all’allenatore, CHIABOTTO Marco, codesta Commissione ritiene che l’aggressione di cui si è reso responsabile nei confronti del direttore di gara al termine della partita sia di una gravità inaudita non sufficientemente sanzionata dal Giudice Sportivo. CHIABOTTO Marco, infatti, allenatore già espulso per ripetute ingiurie nei confronti dell’arbitro, non solo reiterava gli insulti, ma dava corso a successivi tentativi di aggressione verso il direttore di gara che tentava di colpire con schiaffi e pugni, non riuscendovi soltanto per l’intervento di terzi. Non ancora soddisfatto indirizzava verso l’arbitro anche degli sputi (uno dei quali lo lambiva) istigando i sostenitori della propria squadra a partecipare all’aggressione (con l’ulteriore aggravante di recente recidiva). A nulla vale ovviamente obiettare, come invece fa la ricorrente nel suo reclamo, che l’incolumità del direttore di gara non sia mai stata in pericolo ed, in ogni caso, ciò è dipeso esclusivamente dall’intervento della forze dell’ordine (carabinieri e polizia di stato). Deve, quindi, essere giudicato di estrema gravità il comportamento dell’allenatore CHIABOTTO Marco, tale da meritare, ai sensi dell’art.32 C.G.S., l’aggravamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.16 del Comitato Provinciale di Aosta del 19 novembre 2003, delibera: a) a) squalifica fino al 30.6.2004 l’allenatore CHIABOTTO Marco; Conferma nel resto Pone a carico della Società CHATILLON la tassa di reclamo pari ad Euro 104 che non risulta versata.
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