Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società REFRANCORESE in relazione alla gara REFRANCORESE – VINCHIO del 30/11/2003, valevole per il Campionato di Terza categoria Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società REFRANCORESE in relazione alla gara REFRANCORESE – VINCHIO del 30/11/2003, valevole per il Campionato di Terza categoria Girone A La Società REFRANCORESE ha interposto reclamo avverso l’irregolare utilizzo dei giocatore GUASTAVIGNA Carlo e AMEGLIO Massimo utilizzati dalla Società VINCHIO nel corso della gara del 30/11/2003 poiché gli stessi, inseriti in distinta con il n. 13 ed il n.17, venivano utilizzati inizialmente – prima il GUASTAVIGNA e poi l’AMEGLIO - come guardalinee di parte e successivamente schierati in campo. Il reclamo è stato presentato nei termini e comunque notificato alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Giova premettere che le decisioni della F.I.G.C. in relazione alla regola 6 delle regole di gioco e precisamente la regola che disciplina gli assistenti dell’arbitro prevede che: “ Un giocatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l’attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso”. La violazione a tale disposizione non è però sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara bensì, ai sensi del comma 6 lett. B) dell’art. 12 C.G.S. solo con la sanzione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del Dirigente accompagnatore, della squalifica a carico dei calciatori. Alla luce di quanto sopra deve essere convalidato il risultato del campo con il punteggio ivi acquisito e debbono essere applicate le sanzioni conseguenti alla violazione posta in essere dalla Società VINCHIO. Per i motivi di cui sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA di applicare alla Società VINCHIO l’ammenda pari a € 50,00; applicare al Dirigente accompagnatore signor AMEGLIO Massimo, che per l’occasione era anche in distinta come calciatore, ed al calciatore GUASTAVIGNA Carlo la sanzione della squalifica per una giornata di gara. Omologa il risultato del campo con il seguente punteggio REFRANCORESE 3 – VINCHIO 3 Nulla dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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