Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MONTICELLO avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara MONTICELLO – CINZANO 91 (Campionato di Terza categoria girone D gara del 28 novembre 2003)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MONTICELLO avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara MONTICELLO - CINZANO 91 (Campionato di Terza categoria girone D gara del 28 novembre 2003) PREMESSO CHE - la Società MONTICELLO ha presentato, a mezzo reclamo in data 5 Dicembre 2003, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara MONTICELLO - CINZANO 91 del 28 Novembre 2003 e pubblicati sul C.U n. 22 del 4 dicembre 2003, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica comminata al proprio tesserato Massimo Capra. - nel proprio ricorso la Società MONTICELLO ricostruisce i comportamenti addebitati al proprio tesserato Massimo Capra in modo da ricondurlo al tentativo di sedare le proteste dei propri compagni di squadra nei confronti del direttore di gara nel contempo cercando di proteggerne l’incolumità. Sennonché l’esposizione della ricorrente è radicalmente smentita dalle risultanze del referto arbitrale ove i comportamenti del giocatore Capra sono dettagliatamente circostanziati. RILEVATO CHE - la precisione del rapporto arbitrale, con il valore di piena prova allo stesso riconosciuto, conduce a ritenere non accoglibile il reclamo presentato avverso alla squalifica comminata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo di cui trattasi disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente la relativa tassa di Euro 104,00 perché non versata all’atto del reclamo.
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